di Giuseppe Mantica* *avvocato cassazionista

Ancora fari puntati sugli scuolabus. Un’altra e più recente decisione della Corte di Cassazione ritorna a trattare della questione che tante discussioni (ed equivoci) aveva innescato nell’autunno scorso sulle uscite da scuola dei ragazzi fino a richiedere un intervento legislativo per assicurare la libera uscita agli studenti delle medie.

Anche questa volta il caso giunto all’attenzione degli Ermellini di Piazza Cavour riguarda un incidente mortale occorso ad un bambino uscito dalla scuola dell’infanzia. L’ordinanza n. 1106/2018 della sesta sezione civile ha stabilito che le responsabilità fuori della scuola non sono più a carico del personale scolastico.

Il conducente di uno scuolabus non deve riavviare la marcia, prima di essersi fondatamente accertato che siano saliti tutti gli scolari, e nemmeno può ripartire dopo averli fatto discendere, e più precisamente sino a quando i passeggeri rimasti in terra non si siano portati a debita distanza dal mezzo, ovvero finché non si trovino in condizioni di non interferenza con le manovre di guida.

Con questo principio la Cassazione ha disposto un nuovo giudizio (di rinvio) per valutare nel merito e nel caso concreto la condotta dell’autista del mezzo. Tale orientamento conferma l’opinione espressa su ItaliaOggi nell’edizione del 31 ottobre 2017 con riferimento all’altra ordinanza n. 21593/2017 che giudicava un sinistro di cui era rimasto vittima un ragazzo uscito di scuola ed investito dal pullman del trasporto.

In quella occasione la responsabilità era stata assegnata alla scuola (solo) perché il regolamento di quell’istituto aveva eccessivamente allargato le prestazioni scolastiche, al di là della funzione didattica e della sorveglianza in tale ambito e nelle pertinenze dell’edificio. La ministra dell’istruzione, Valeria Fedeli, allarmando le scuole ed il legislatore, aveva invece ritenuto che quello era un caso di responsabilità generale non derivante dal contratto insito nell’atto di iscrizione di quell’istituto scolastico.

Nell’ultimo caso su cui si è espressa la Cassazione, peraltro, lo scola era stato prelevato dalla madre appena sceso dallo scuolabus, ma divincolandosi era poi riuscito a liberarsi dalla presa del genitore e quindi inciampava cadendo in terra proprio mentre sciaguratamente l’autobus riprendeva la marcia.

Come già espresso nel citato articolo di ItaliaOggi, per l’altro caso, nulla sarebbe successo se l’autista non avesse avviato il pullman; similarmente qui la Suprema Corte ha modo di marcare che, al di là di responsabilità istituzionali, si tratta di valutare il fatto concreto alla luce, per questi casi, della prudenza che primariamente deve possedere chi è alla guida di un veicolo a motore.

Infatti, sia il codice civile che il codice della strada impostano una presunzione di pericolosità in capo ai fruitori della circolazione stradale così che il conducente di uno scuolabus può andare esente da responsabilità solo dopo aver adottato (ed aver dimostrato) ed assunto tutte le cautele e prudenze che la circostanza richiede trattandosi, per di più, di minori.

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