Due le ipotesi in campo. Tempi lunghi per le erogazioni
di Nicola Mondelli

Ai docenti e al personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario collocati a riposo nel biennio 2016-2017 l’Istituto nazionale di previdenza sociale -Inps ex gestione Inpdap- dovrà ricalcolare il trattamento pensionistico già liquidato inserendo nella base pensionabile anche gli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione sottoscritto lo scorso 8 febbraio e valido per il triennio 2016-2018.

Il ricalcolo delle pensioni liquidate il 1° settembre 2016 e il 1° settembre 2017 e comunque quelle liquidate nel biennio 2016-2017 è la conseguenza diretta delle disposizioni contenute nell’art. 36 del nuovo contratto.

«I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari)», si legge infatti tra l’altro nell’art. 36, «sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto».

L’inserimento nella retribuzione pensionabile anche degli aumenti stipendiali previsti rispettivamente per il 2016 e il 2017 comporterà certamente un aumento della pensione già liquidata. Si tratterà comunque di un aumento differenziato a seconda del sistema di calcolo utilizzato dall’istituto di previdenza per determinare l’ammontare della pensione spettante al singolo dipendente. Due le ipotesi in campo.

A- La misura dell’aumento potrà aggirarsi indicativamente tra 50/60 euro mensile lordo nel caso in cui la pensione in godimento sia stata definita con il sistema di calcolo retributivo per tutti gli anni di servizio prestati fino al 31 dicembre 2011, contributivo per quelli prestati successivamente. Un sistema di calcolo questo applicabile solo nei confronti del personale che alla data del 31 dicembre 1995 poteva fare valere non meno di 18 anni di contribuzione utile a pensione. Dovrebbe rientrare in questa condizione circa il 30 per cento dei docenti e del personale educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario cessato dal servizio nel biennio 2016-2017.

B- L’aumento potrebbe invece non superate, sempre indicativamente, i 20 euro mensili nei casi in cui la pensione in godimento sia stata definita applicando il sistema di calcolo retributivo limitatamente ai periodi di servizio fino al 31 dicembre 1995, quello contributivo dal 1° gennaio 1996 alla data di cessazione dal servizio. Modalità di calcolo quest’ultima applicabile nei confronti del personale che alla data del 31 dicembre 1995 non poteva fare valere 18 anni di contributi utili a pensione. In questa seconda ipotesi dovrebbe rientrare il 70 per cento del personale cessato dal servizio nel biennio 2016-2017.

Nel contesto di cui trattasi, l’ammontare della pensione di cui alla lettera A è dato dalla somma di tre distinte quote: una quota A che si ottiene moltiplicando lo stipendio in godimento al momento della cessazione per la percentuale corrispondente agli anni di servizio prestati fino al 31 dicembre 1995; una quota B che si ottiene moltiplicando la media degli stipendi degli ultimi dieci anni compreso il 2011 per la percentuale corrispondente agli anni di servizio che vanno dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2011; una quota C che è data dal montante contributivo maturato dal 1° gennaio 2012 alla cessazione dal servizio.

L’ammontare della pensione di cui alla lettera B è dato invece dalla somma di due quote: una quota A che si ottiene moltiplicando lo stipendio in godimento al momento della cessazione dal servizio per una percentuale rapportata agli anni di servizio prestati fino al 31 dicembre 1995; una quota B che si ottiene utilizzando il montante dei contributi previdenziali maturato dal 1° gennaio 1996 alla data di cessazione dal servizio.

Per quanto riguarda la tempistica per il ricalcolo: le indicazioni operative per consentire l’applicazione di quanto dispone l’articolo 36 del contratto dovranno essere illustrate con apposite circolari sia del ministero dell’istruzione sia dell’Inps. Dalla rapidità di tali indicazioni gli interessati potranno valutare i tempi necessari richiesti per il ricalcolo della pensione e quelli per incassare gli aumenti. Tempi presumibilmente non brevi.

Importante la precisazione di cui al comma 2 del citato art. 36. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, devono essere considerati soli gli aumenti spettanti e maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

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