In caso di lesione che abbia portato anche a breve distanza di tempo a esito letale/mortale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della morte, un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell’intervallo tra lesione e morte, bensì dall’intensità della sofferenza provata dalla vittima dell’illecito e il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima stessa.

Corte di Cassazione civile sez. lav., 12/12/2017 n. 29759