RC PRODOTTI

Autore: Ugo Serena
ASSINEWS 294 – febbraio 2018

 

Le polizze di responsabilità civile prodotti sono nate per fornire copertura per danni di natura accidentale a cose o a persone. Con l’evolversi dell’industria moderna verso un’attività sempre più focalizzata alla customer care ed ai servizi si è fatta sempre più strada la necessità di coperture assicurative volte a tutelare i terzi e talvolta anche l’assicurato per perdite di natura patrimoniale non direttamente connesse a danni materiali.

1. Coperture dei danni patrimoniali nei paesi europei

Vediamo quali sono le diverse forme di copertura nei principali paesi europei.

1.1. Francia DINC

Già da molti anni nel mercato francese sono comuni le coperture dei c.d. DINC danni immateriali non consecutivi. Si tratta di coperture sulla base all risks, cioè di contratti in cui tutto ciò che non è espressamente escluso è oggetto di copertura. Vediamo dunque le principali esclusioni:

  • cross liability danni subiti da assicurati tra di loro, nel caso vengano coperti nella stessa polizza più soggetti appartenenti al medesimo gruppo industriale o consorzio;
  • mancata fornitura di prodotti nel tempo pattuito, ritardi nella consegna;
  • D&O;
  • danni relativi a concorrenza sleale, violazione di brevetti e copyright;
  • mancata performance non conformità alle specifiche tecniche alla consegna o collaudo del prodotto.

Cosa rimane in copertura?
Facciamo qualche esempio:

  • perdita di profitto da parte di terzi (clienti o utenti dell’assicurato);
  • ritiro prodotti da parte di terzi per difetto dei componenti forniti dall’assicurato c.d. ritiro indiretto;
  • spese di montaggio e smontaggio di componenti difettosi forniti dall’assicurato;
  • ritardo nella consegna per cause accidentali;
  • mancata performance, non conformità alle specifiche tecniche dei prodotti dell’assicurato riscontrate da terzi dopo la consegna.

1.2. UK Pure financial loss mixing and blending

Anche in questo caso abbiamo una copertura di tipo all risk. In origine le polizze inglesi non specificavo alcunché rispetto ad una possibile copertura dei danni patrimoniali puri, tuttavia alcune sentenze giurisprudenziali hanno stabilito che l’interesse del danneggiato fosse meritevole di tutela sussistendo il duty of care, cioè il dovere di operare con particolare diligenza, anche in assenza di una specifica previsione contrattuale. Queste pronunce giurisprudenziali si sono riferite principalmente a casi di contaminazione di prodotti alimentari o installazione di prodotti dell’assicurato come componenti di prodotti di terzi. Per fare chiarezza si è diffusa la clausola mixing and blending, che tutela i terzi per la differenza di valore che avrebbero avuto i propri prodotti finiti in assenza di difetti ed il valore residuo di tali prodotti a seguito dell’installazione dei componenti difettosi forniti dall’assicurato.

1.3. Spagna union y mezcla

Questa clausola, molto simile al Mixing and Blending anglosassone, è frequente nelle polizze spagnole. Non mi sembra ci siano sostanziali differenze, quindi rimando a quanto scritto in precedenza.

1.4. Germania extended product liability

In Germania troviamo una diversa impostazione. Si tratta di una polizza named perils e rientrano quindi in copertura unicamente le garanzie espressamente menzionate. Nella clausola in esame sono dunque garantite:

  • danni causati da prodotti installati o mescolati al prodotto di terzi;
  • le spese necessarie ai processi produttivi atti ad eliminare i difetti;
  • le spese di smontaggio e rimontaggio;
  • danni a prodotti di terzi derivanti da difetti nei macchinari forniti dall’assicurato;
  • costi di testing e stoccaggio.

2. Ritiro prodotti

Accanto alle coperture RC prodotti esistono specifiche estensioni per l’assicurazione delle spese per il ritiro dal mercato dei prodotti difettosi. Per l’assicuratore potrebbe essere anche vantaggioso stipulare questo tipo di polizze per i propri clienti perché si tratta almeno in parte di spese atte a prevenire o mitigare danni della copertura RC prodotti. Distinguiamo tra ritiro diretto: il ritiro dei prodotti da parte dell’assicurato e quello indiretto effettuato da parte di terzi che abbiano installato nel proprio prodotto finito componenti difettosi dell’assicurato.

2.1. Il ritiro indiretto nella componentistica automotive

Uno degli ambiti di applicazione principale del ritiro indiretto è quello legato alla produzione dei componenti per le automobili. Si tratta di una polizza named perils di derivazione tedesca la cui premessa è che il ritiro, ad opera del produttore finale di autovetture, è garantito dalla polizza solo in presenza di un pericolo di danni a cose o persone. Non sono oggetto di copertura dunque i difetti funzionali dei prodotti dell’assicurato che non incidono direttamente sulla sicurezza del veicolo come quelli meramente estetici, quelli dovuti al rumore o ad una riduzione delle prestazioni del veicolo. Questa l’impostazione classica, tuttavia si stanno diffondendo forme di assicurazione che tutelano anche nei confronti di queste ultime tipologie di difetti.
Segue poi una lista tassativa delle spese oggetto di copertura che sono principalmente:

  • per la necessaria informazione ai rivenditori o consumatori;
  • per il trasporto dei veicoli a motore in un’officina o allo stabilimento del produttore qualora non sussista sicurezza nella circolazione;
  • per il controllo al fine di accertare se sia necessaria una sostituzione o altra misura alternativa;
  • per lo smontaggio delle parti difettose, e delle altre indispensabili per individuare la parte difettosa, ed il montaggio di prodotti dell’assicurato esenti da difetto oppure delle unità funzionali fabbricate impiegando prodotti dell’assicurato;
  • sostenute dal produttore di veicoli e/o da imprese da lui incaricate, per il montaggio e la spedizione dei ricambi, forniti dall’assicurato, dei componenti difettosi.

In questo caso i danni patrimoniali subiti dal terzo, come la perdita di profitto il danno reputazionale, la perdita di quote di mercato, anche se consequenziali all’azione di ritiro non sono generalmente garantiti dalla polizza.

2.2. Il ritiro nel settore alimentare: la polizza CPI e tampering

Sempre su base named perils, ma di portata molto più ampia la copertura dedicata al settore alimentare. Innanzi tutto in questo caso si parla sia di ritiro diretto che indiretto e sono oggetto di copertura sia la contaminazione accidentale che quella dolosa ad opera di terzi a scopo di sabotaggio o estorsione. Anche in questo caso è un presupposto necessario per il ritiro il pericolo di un danno a cose (ad esempio gli animali) o persone.
Le spese coperte sono generalmente le seguenti:

  • le spese di ritiro, analogamente a quanto previsto per il settore auto motive;
  • le spese di sostituzione;
  • il controvalore del prodotto difettoso (in alcuni casi);
  • le spese straordinarie per le attività necessarie al ritiro, a modificare i processi produttivi o a rendere i prodotti non ancora distribuiti idonei al consumo (manodopera aggiuntiva, acquisto di materie prime, riparazione guasti);
  • la perdita di profitto sia da parte dell’assicurato che del terzo produttore del prodotto finito, in caso di ritiro indiretto;
  • le spese di consulenza;
  • le spese di pubblicità per prevenire o mitigare il danno alla reputazione dell’assicurato;
  • nel caso di contaminazione dolosa le spese per ricevere informazioni e identificare il responsabile dell’ atto criminale e, in alcuni casi, anche il denaro estorto.

3. Considerazioni generali e trend di mercato

Abbiamo assistito in questi anni ad un progressivo ampliamento dell’ambito di copertura delle polizze RC prodotti e non solo di esse, verso i danni di natura patrimoniale non necessariamente collegati a danni materiali. Questo è stato certamente causato da una dinamica di soft market che ha spinto gli intermediari e le compagnie ad offrire prodotti sempre più competitivi sia in termini di pricing che qualitativamente più estesi. Ma sono da considerare altri due fattori:

  • la globalizzazione, un importante fenomeno, non soltanto economico, ma culturale che investe tutti gli aspetti della nostra vita e del nostro comportamento dal diritto alla sensibilità dei consumatori e dei clienti;
  • la progressiva dematerializzazione della produzione industriale in cui gli elementi afferenti i servizi, assistenza post vendita, le caratteristiche simboliche dei beni assumono una importanza sempre crescente.

Nel primo caso le coperture assicurative presenti in un paese vengono imitate in altri territori spesso su richiesta dei committenti: una ditta ubicata in Germania richiederà probabilmente al fornitore polacco una polizza conforme agli standard tedeschi. Inoltre i legislatori e i giudici traggono sempre più spesso spunto dall’operato dei loro colleghi di giurisdizioni straniere soprattutto se culturalmente simili.

Nel secondo caso il concetto stesso di valore del prodotto è in una fase di cambiamento: non si tratta solo di materiali ma di brand, di valore aggiunto apportato da una serie di attività’ di servizio successive alla consegna, agli investimenti pubblicitari e di marketing. Il dogma a cui eravamo abituati in cui il rischio d’impresa non era assicurabile sta venendo meno.

Questo significa che gli assicuratori sono ora costretti a valutare degli aspetti diversi rispetto a quelli a cui erano abituati come la politica contrattuale del cliente, la determinazione del valore del marchio o del brand, i costi e l’adeguatezza organizzativa, il valore dei servizi, della pubblicità e della consulenza.