IL VOSTRO QUESITO

Una nostra cliente proprietaria ed assicurata di un’auto con residenza in provincia dell’Aquila ed in classe bonus-malus 1, concede l’auto in questione in comodato d’uso temporaneo e con annotazione di aggiornamento riportata sul libretto di circolazione sino al 2027 alla figlia residente a Bologna.
Pongo le seguenti domande:
– E’ obbligatorio cambiare l’intestazione della polizza?
– La classe di merito resta quella della proprietaria residente in provincia dell’Aquila oppure assegnazione classe 14 alla figlia con residenza Bologna?

L’ESPERTO RISPONDE


In caso di comodato d’uso gratuito tra privati – o parenti non conviventi – è obbligatorio l’aggiornamento della carta di circolazione tramite tagliando adesivo con i dati dell’utilizzatore (uso esclusivo e personale) solo se il veicolo è dato in comodato d’uso gratuito (il comodato può essere scritto o verbale) per più di 30 giorni naturali e consecutivi.
Il comodante attesta – con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario, il quale entra in possesso del veicolo, ma non può, per sua volontà, diventarne possessore a titolo di proprietà.
Come sappiamo, la tariffa RCA è parametrata sulla residenza/sede legale del proprietario (o del locatario in caso di leasing).
Nel caso in esame, rimane invariata la proprietà e conseguentemente non va annotata in polizza alcuna variazione in quanto non prevista per questa eventualità.
La classe di merito Bonus/Malus rimane ovviamente anch’essa invariata, compresa l’attribuzione della residenza della proprietaria, per il calcolo del premio.
Legittimo potrà essere, invece, il fatto di cambiare la Contraenza : questa eventuale novazione non avrà alcuna ripercussione sui parametri tecnici e sul premio di polizza.