Via libera alla revisione della normativa sulla gestione dei rischi in agricoltura e la disciplina dei fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche. Con la previsione di specifici incentivi per la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzati all’individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio. La Conferenza unificata lo scorso 31 gennaio ha dato il via libera allo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e finalizzato a promuovere lo sviluppo di strumenti assicurativi innovativi, anche tramite la previsione di nuove polizze sperimentali e di fondi sperimentali di mutualizzazione, nonché a estendere la tutela riguardo eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, danni causati da fauna selvatica protetta. Lo Stato concederà agli imprenditori agricoli (articolo 2135 del codice civile) iscritti nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole contributi sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione, in conformità alla normativa unionale ed a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. L’entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno è determinata attraverso il piano di gestione dei rischi in agricoltura, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell’importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione, dell’esigenza di ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie. Nel piano sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea, i termini, le modalità, l’entità del contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo e i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio.
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