di Cinzia De Stefanis

Facilitato l’accesso all’assistenza sanitaria transfrontaliera e al rimborso delle spese sostenute. Ma a determinate condizioni. Saranno soggetta ad autorizzazione preventiva della Asl le prestazioni che comportano, in alternativa, il ricovero per almeno una notte o richiedono l’utilizzo di infrastrutture o apparecchiature altamente specializzate e costose tra cui quelle di diagnostica strumentale. Il Consiglio di stato (parere del 5 febbraio 2018, n. 300) ha espresso valutazione positiva sul regolamento del ministero della salute in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva. Il regolamento dà attuazione all’articolo 9, comma 8, del dlgs 4 marzo 2014, n. 38, che ha recepito la direttiva 2011/24/Ue sui diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, con la finalità di garantire su tutto il territorio nazionale l’omogeneità di trattamento. Fatta salva, la facoltà delle regioni di aggiungere ulteriori prestazioni. La portata normativa del testo in commento si sostanzia nella individuazione delle prestazioni sanitarie transfrontaliere che le amministrazioni sono tenute a rimborsare solo se autorizzate preventivamente e tale attività autorizzatoria è parte della più generale esigenza di programmazione della spesa sanitaria con l’obiettivo di garantire un «accesso sufficiente e permanente a un insieme equilibrato di cure ospedaliere e di qualità». Le prestazioni da autorizzare riguardano i ricoveri ospedalieri con almeno un pernottamento e per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali si è fatto riferimento al dpcm 12 gennaio 2017. In particolare, saranno rimborsate la risonanza magnetica nucleare, la tomografica computerizzata e quelle impiegate nell’ambito della radioterapia e della medicina nucleare. Inoltre, considerando che la sala operatoria è una infrastruttura sanitaria altamente specializzata e costosa, sono state inserite anche le prestazioni day surgery e le prestazioni di chirurgia ambulatoriale.

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