di Carlo Giuro
L’acquisto della prima casa costituisce da sempre uno dei principali desiderata dei risparmiatori italiani. In base ai dati di Banca d’Italia, le abitazioni rappresentano oltre la metà della ricchezza totale delle famiglie. Dopo una fase di stasi dovuta agli effetti prolungati della crisi sembra riaprirsi un maggior interesse per l’investimento immobiliare. Anche l’investimento previdenziale può supportare il raggiungimento dell’obiettivo attraverso le anticipazioni. La normativa prevede infatti la possibilità di accedere fino al 75% della posizione individuale, dopo otto anni di adesione alla previdenza complementare (non quindi al singolo fondo pensione) per l’acquisto della prima casa per sé e per i figli o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione sempre sulla prima casa. Sul punto è recentemente intervenuto un chiarimento da parte della Covip attraverso la risposta a quesito fornita a un fondo pensione preesistente. Il caso è quello di un datore di lavoro, istituto bancario, che aveva manifestato la disponibilità di concedere all’iscritto mutui agevolati, garantiti a valere sulla sua posizione di previdenza complementare, al fine di ridurre il ricorso alle anticipazioni soprattutto per esigenze abitative, così da mantenere il più possibile integro il montante accumulato.
L’iscritto, contestualmente all’accensione del mutuo e a garanzia dello stesso, avrebbe dovuto effettuare una sorta di prenotazione dell’anticipazione, dandone comunicazione alla forma previdenziale. Oltre a ciò si prevedeva il rilascio al datore di lavoro di una delega alla richiesta dell’anticipazione, da attivarsi solo in caso di mancato pagamento dei ratei del mutuo. Infine, la delega sarebbe stata accompagnata dall’impegno dell’iscritto a non avvalersi delle anticipazioni se non attraverso la delega stessa, per tutta la durata del mutuo. Nella propria risposta l’Autorità di Vigilanza richiama gli Orientamenti del 10 febbraio 2011 con cui aveva precisato che relativamente alle anticipazioni per l’acquisto della prima casa deve sussistere una stretta connessione tra la domanda di anticipazione e l’acquisto dell’immobile e che tale connessione viene meno quando l’intervallo di tempo tra l’acquisto dell’immobile e la richiesta sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l’esigenza tutelata dalla norma. La Commissione ha reputato congruo il termine di 18 mesi dalla data dell’acquisto.
Covip reputa che consentire una prenotazione dell’anticipazione, da effettuarsi al momento della concessione del mutuo e da attivarsi all’occorrenza, a data indefinita, non appare compatibile con la normativa di settore e con i suoi orientamenti dal momento che, di fatto, per l’anticipazione relativa alla causale acquisto prima casa, aggirerebbe il limite dei 18 mesi. La possibilità di richiedere l’anticipazione a distanza significativa di tempo dall’acquisto dell’immobile finirebbe per incidere sulla finalità stessa dell’anticipazione che non sarebbe più volta all’acquisto dell’immobile, bensì diretta all’estinzione del mutuo o al pagamento dei suoi ratei. (riproduzione riservata)
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