La p.a., quale ente proprietario delle strade pubbliche, ha l’obbligo della relativa manutenzione e a essa è applicabile l’art. 2051 c.c.

L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile.

Tribunale Grosseto, 10/01/2017 n. 14