Nei sinistri stradali – costituiscono accertamenti di fatto, non censurabili in sede di legittimità, la ricostruzione della dinamica dell’incidente e l’accertamento della condotta e della responsabilità dei soggetti coinvolti, così come l’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso.

Nella specie, l’accertamento di fatto in ordine alla mancanza di prova del nesso causale tra il comportamento degli animali nella custodia del convenuto e la perdita del controllo dell’autovettura dell’attrice risulta adeguatamente motivato e comunque si sottrae certamente alle censure tuttora ammissibili in tema di vizio di motivazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, 19 gennaio 2017 n. 1368