Perché ricorra l’ipotesi di mobbing occorre che vi siano una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio:

  • siano posti in essere contro la vittima in modo sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
  • vi sia un evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
  • sussista il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
  • sussista l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2017 n. 2142