Di Maria Elisa Scipioni.

Dal punto di vista previdenziale, la professione medica risulta essere una categoria lavorativa difficile da decifrare velocemente, suddivisa in molteplici ordinamenti, ognuno con le proprie caratteristiche e peculiarità. Tralasciando l’attività di lavoro dipendente per i medici assunti da ospedali, ASL o case di cura per cui vi è l’obbligo di iscrizione all’INPS, è necessario in primo luogo comprendere come si articola l’Ente previdenziale preposto alla gestione di suddetta categoria lavorativa.

L’attività di libera professione riconducibile all’ordine dei medici e odontoiatri è gestita da un unico Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici (ENPAM). Presso l’ENPAM esistono 5 tipologie di gestione  per le varie categorie professionali.

La gestione comune a tutti quanti gli iscritti all’ordine è il Fondo Generale che fa riferimento specifico alla Quota A di contribuzione obbligatoria per tutti e conserva una modalità di gestione a ripartizione.

Le attività specifiche di libera professione sono suddivise in 4 ordinamenti con gestione a capitalizzazione, corrispondenti a:

  • FONDO GENERALE ENPAM Quota B: destinato a tutti i medici e gli odontoiatri che prestano la loro attività in regime di libera professione pura, eventualmente anche intra e extra moenia.[1]
  • FONDO SPECIALE EMPAM AMBULATORIALI: destinato a tutti i Medici professionisti di medicina generale delle strutture ambulatoriali / cliniche in convenzione con il S.S.N.
  • FONDO SPECIALE EMPAM MUTUALISTI: destinato a tutti i Medici di Medicina Generale, di Pediatria e di Guardia Medica operanti in studi in regime di convenzione col S.S.N. più comunemente noti come medici della mutua.
  • FONDO SPECIALE EMPAM SPECIALISTI ESTERNI: destinato a tutti i Medici Specialisti che esercitano in strutture convenzionate al S.S.N. esterne. Si tratta di radiologi, cardiologi, ecc. delle strutture convenzionate.

Ricapitolando abbiamo quindi circostanziato che l’iscrizione alla Quota A ENPAM e relativa contribuzione base obbligatoria è sempre presente, per tutti i medici. Le altre tipologie di contribuzione, anche più d’una, possono sussistere in funzione dell’attività e del luogo in cui è svolta, sia esso pubblico e/o privato o convenzionato.

La riforma continua della previdenza e le esigenze di sostenibilità degli enti previdenziali privatizzati hanno obbligato quindi anche l’ENPAM a un’importante e profonda revisione, alquanto incisiva, dei requisiti di pensione e delle modalità di conteggio dei benefici.

Nello specifico, le modifiche comuni a tutte e 5 le gestioni ENAPM, entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2013, hanno riguardato:

  • Pensione di vecchiaia: innalzamento graduale dell’età. A regime nel 2018 saranno necessari 68 anni;
  • Pensione di vecchiaia anticipata: l’età minima richiesta aumenterà fino a 62 anni dal 2018, ma sarà anche necessario maturare un’anzianità contributiva di 35 anni e un’anzianità di laurea di 30 anni; oppure, senza il requisito dell’età minima, si potrà andare in pensione anticipata con un’anzianità contributiva di 42 anni e un’anzianità di laurea di 30 anni;
  • Per i fondi che rimangono al contributivo indiretto ENPAM (Fondi della Medicina Generale, degli Specialisti ambulatoriali e della Libera Professione), attraverso cui le pensioni sono legate ai contributi versati lungo l’arco dell’intera vita lavorativa, con l’uso di un’aliquota di prestazione che la Fondazione stabilisce sulla base di tecniche attuariali, sono in maturazione ulteriori novità. A partire dal 1° gennaio 2015, un aumento graduale dell’aliquota contributiva. Inoltre per tutti coloro che, dopo il compimento dell’età per la pensione di vecchiaia resteranno al lavoro, i contributi versati varranno il 20% in più.

La Fondazione è stata il primo ente previdenziale privatizzato ad adeguare i requisiti pensionistici a quanto previsto dal decreto Salva Italia. Ai fini dell’adeguatezza e della sostenibilità, ogni gestione ha messo in atto misure correttive nel rispetto di un percorso di omogeneizzazione del regime previdenziale nel suo complesso.  Va comunque detto che, sebbene ci si trovi di fronte a Fondi e Regolamenti distinti, ciascuno dei quali presenta proprie specificità, è opportuno parlare dei Fondi ENPAM come di un unico sistema previdenziale.

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[1] La legge 229/1999 e successive modificazioni, nota come riforma Bindi, ha decretato che da quel momento in avanti i medici ospedalieri sono obbligati a scegliere  tra due possibilità: un contratto di lavoro in esclusiva con il servizio sanitario pubblico (cosiddetta intramoenia), oppure la possibilità di esercitare anche la libera professione esterna (extramoenia). Nel primo caso il loro stipendio è più elevato. Hanno, almeno in teoria, maggiori possibilità di carriera all’interno della struttura pubblica, ma le eventuali parcelle della libera professione sono controllate dall’ospedale che trattiene una parte delle entrate. Con l’extramoenia lo stipendio è più basso, i medici possono lavorare all’esterno senza vincoli e da liberi professionisti, con parcelle interamente controllate da loro. La maggior parte dei medici, messi di fronte alla scelta, ha optato per l’intramoenia (nel 90 per cento dei casi).


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