A rischio di annullamento gli anni di iscrizione alla Cassa di previdenza se la professione è stata svolta in situazione di incompatibilità. Altrettanto rischio di vanificare la pensione corre l’assicurato che non possa attestare lo svolgimento continuativo dell’attività professionale. La Cnpadc difatti è dotata di un autonomo potere di verifica del diritto a mantenere l’iscrizione a detto ente anche in modo indipendente dall’attività di controllo svolta dall’ordine professionale e sostanzialmente senza che tale potere sia soggetto a termine decadenziale, purché esercitato prima dell’erogazione dei trattamenti previdenziali. È quanto si desume rispettivamente dalla sentenza della Cassazione n. 2967 del 3/2/2017 e della pronuncia delle sezioni unite civili della Cassazione n. 2612 del 1/2/2017.

Ordine e Cassa. Competenze distinte e complementari. Per le sezioni unite della Suprema corte è competenza dell’Ordine professionale la valutazione delle situazioni di incompatibilità che incidono sull’iscrizione all’albo (si veda ItaliaOggi del 2/2/17), mentre la Cassa vigila sullo svolgimento della libera professione ai fini dell’erogazione delle prestazioni previdenziali richieste dal commercialista. Sul tema si evidenzia, inoltre, che l’iscrizione all’albo dei commercialisti non comporta la necessità di entrare fra gli assistiti della Cnpadc, ma al contempo, per iscriversi alla cassa non è sufficiente l’iscrizione all’Albo bensì è richiesto lo svolgimento della professione con il carattere di continuità.

La Cassa di previdenza ha, quindi, il potere di annullare eventuali annualità contributive ai propri iscritti laddove accerti la mancanza di specifici requisiti fra cui che l’esercizio della professione sia stato svolto nelle situazioni di incompatibilità previste per legge, ancorché tale incompatibilità non sia stata accertata dal Consiglio dell’Ordine competente.

Tra l’altro la Corte rileva che l’esplicita previsione, così come accade per altre libere professioni, del potere delle Casse di accertare l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, costituisce una indicazione riguardo al fatto che non vi siano ostacoli alla possibilità che detta verifica sia svolta anche dalla Cassa dottori commercialisti ai fini della regolare iscrizione alla stessa e dell’erogazione delle prestazioni previdenziali (art. 22, comma 3, legge 21 del 1986) inoltre, la stessa Cnpadc ha potere di controllo esercitabile anche attraverso la richiesta di fornire documenti e compilare questionari su elementi rilevanti circa l’iscrizione e la contribuzione (art. 20, legge 21/86).

In merito alla tempistica entro cui l’ente ha diritto di effettuare l’accertamento, la Cassazione ricorda che il regolamento attuativo della legge 21/86 prevede che l’accertamento della sussistenza del requisito dell’esercizio professionale deve avvenire con periodicità quinquennale e comunque prima dell’erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali. Tale periodicità, tuttavia, è indicativa ed è da escludere che possa costituire un termine decadenziale dall’esercizio dei relativi poteri, poiché manca in tal senso una espressa previsione di legge.

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