di Michele Specchiulli.

L’Inps con la circolare 31/2017 ha confermato la riduzione dei contributi del 35% per i soggetti iscritti nella gestione dei commercianti e che utilizzano il regime fiscale agevolato dei forfettari.

In sostanza per i soggetti che ne possono beneficiare la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.

In  riferimento alle modalità di accesso al regime contributivo agevolato, nel ricordare che la circolare n. 29/15 e la circolare n. 35/16 hanno chiarito la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge, occorre rispettare i seguenti termini:

  • per i soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2016, in quanto avevano presentato già domanda entro il 28 febbraio 2016, che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso, si applicherà la riduzione contributiva del 35% anche per il 2017;
  • i soggetti che hanno invece intrapreso nel 2016 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2017 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017;
  • i soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2017, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Ricordiamo che occorre effettuare la comunicazione tramite il modello telematico appositamente predisposto all’interno del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti sul sito internet dell’Inps. Oppure é previsto l’utilizzo di un modello cartaceo, allegato alla circolare Inps n. 29/2015, da consegnare alla sede Inps competente.

Il termine del 28 febbraio 2017 é perentorio. Se la domanda viene presentata oltre tale termine non si potrà usufruire della riduzione contributiva del 35% per l’anno 2017 e bisogna presentarne un’altra entro il termine del 28 febbraio 2018 per poter beneficiare della minore contribuzione per il 2018.