L’art. 23, comma sesto del d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.)  -nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta- concerne unicamente l’onere della prova della diligenza adoperata dall’intermediario nel fornire la propria prestazione ma non incide sugli altri elementi costitutivi della pretesa risarcitoria.

Cassazione civile sez. I, 03/02/2017 n. 2949