L’adozione di un sistema generale di allarme e il mandato di vigilanza a una ditta specializzata, costituiscono presìdi adeguati a garantire l’inviolabilità dei locali di una banca, anche nelle ore notturne.

L’elusione di tale sistema costituisce, pertanto, un evento imprevedibile e al di fuori della sfera di controllo della banca medesima, che non può dirsi dunque responsabile per le conseguenze lesive di eventuali episodi di furto tempestivamente segnalati.

Nel caso di specie è stata respinta la domanda risarcitoria di una società, avente a oggetto la somma recata da un assegno circolare emesso dalla banca convenuta, atteso che l’istituto di credito aveva provato la provenienza furtiva del titolo, precisando di non averlo mai emesso.

Cassazione civile sez. I, 03/02/2017 n. 2952