di Dario Ferrara

Sì alla particolare tenuità per la guida in stato d’ebbrezza e per chi rifiuta l’alcoltest. Le S.u. penali della Cassazione chiudono il contrasto di giurisprudenza con le informazioni provvisorie 4 e 5/2016. Chi non ha mai avuto noie con la giustizia può vedersi riconoscere la non punibilità ed evitare l’arresto fino a un anno, pena prevista per l’ipotesi più grave di cui all’art. 186 Cds per l’ubriaco che si mette al volante.

Sanzioni dal prefetto. La causa di non punibilità ex art. 131 bis Cp è stata introdotta dal dlgs 28/2015, provvedimento attuativo della depenalizzazione, e ben può essere applicata a ogni ipotesi criminosa, a patto che ne ricorrano i presupposti: vale a dire soltanto se si tratta di una fattispecie punita con sanzione detentiva inferiore nel massimo a cinque anni, la condotta non è abituale e l’offensività risulta ridotta. Il colpo di spugna, dunque, vale anche per quei reati definiti dal legislatore con la tecnica della soglia, come nel caso della rilevanza penale collegata alla concentrazione dell’alcol nel sangue del guidatore. Ma attenzione: il comportamento deve ritenersi abituale quando l’autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del provvedimento.

Stop alla patente. La non punibilità per guida in stato d’ebbrezza non evita lo stop alla patente: viene demandata al prefetto l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge. L’applicazione della causa di non punibilità, infatti, presuppone comunque l’accertamento del reato e quindi lo stop alla licenza di guida. In almeno una circostanza l’art. 131 bis è stato già applicato a un automobilista tratto a giudizio per essersi messo al volante dopo aver alzato il gomito: nel caso affrontato dalla sentenza 44132/15 della Cassazione, infatti, è accolto il ricorso dell’imputato: il tasso alcolemico rilevato era vicino al limite inferiore indicato dalla legge e gli erano state riconosciute le attenuanti generiche.

Favor rei. Se il ricorso di cassazione è inammissibile, oggi la particolare tenuità non può essere dedotta né rilevata d’ufficio. Diverso il discorso per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte per fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 131 bis cp, vale a dire al 2 aprile 2015: in tal caso, per il principio dell’applicazione della norma più favorevole all’imputato, la questione è deducibile e rilevabile d’ufficio. Se è riconosciuta la sussistenza della particolare tenuità, il collegio di legittimità dichiara la causa di non punibilità anche d’ufficio, annullando senza rinvio la sentenza impugnata.

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