di Valerio Stroppa

Scambio di informazioni tra Italia e Stati Uniti in rampa di lancio. L’Agenzia delle entrate e l’Internal revenue service, il fisco americano, hanno siglato l’accordo che definisce le procedure tecniche necessarie alla trasmissione reciproca delle informazioni, completando quindi il pacchetto attuativo della disciplina Fatca.

Quest’ultima, approvata dall’amministrazione Obama nel 2010 e adottata dall’Italia con l’accordo intergovernativo «Iga» a Roma il 10 gennaio 2014 (e poi con specifica legge), si fonda essenzialmente sullo scambio automatico di informazioni bancarie, con diversi adempimenti di mappatura e segnalazione a carico delle istituzioni finanziarie italiane.

Tali obblighi sono divenuti operativi a decorrere dal 1° luglio 2014.

Per ragioni di semplificazione, banche, Poste, assicurazioni, società fiduciarie, sim, sgr, Oicr, fondi pensione e altri intermediari devono comunicare ogni rapporto intestato o comunque riconducibile a un contribuente «US person» solo all’amministrazione finanziaria italiana. E tale passaggio ha trovato nei mesi scorsi piena regolamentazione, sia a livello normativo sia operativo.

Lo scambio con i «colleghi» americani, invece, è effettuato direttamente dalle Entrate. Proprio in questa ottica interviene l’accordo siglato a fine dicembre, reso disponibile ieri dall’Agenzia sul proprio sito in lingua italiana e inglese. Il protocollo fissa le modalità tecniche dello scambio. I dati viaggeranno tramite il canale Ides (acronimo di «International data exchange services»). Definiti tempi e procedure per rispondere alle richieste di correzione avanzate dal paese ricevente in relazione a dati precedentemente trasmessi, sia nel caso di vizi amministrativi o altri errori minori (da rettificare entro 120 giorni) sia nel caso di gravi non conformità. Queste ultime, se non regolarizzate, potrebbero portare l’Irs a escludere l’intermediario italiano dalla lista degli istituti collaborativi, facendo quindi scattare la ritenuta alla fonte del 30% sui pagamenti di fonte americana destinati agli istituti «non compliant». Le correzioni potranno anche essere apportate su iniziativa dell’istituto finanziario che effettua l’invio. Si ricorda che a regime gli intermediari devono trasmettere i dati all’Agenzia entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, mentre lo scambio con l’Irs si concretizza entro il 30 settembre.

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