Il danno patrimoniale futuro, nel caso di fatto illecito lesivo della persona, si valuta su base prognostica e il danneggiato, tra le prove, può avvalersi anche delle presunzioni semplici.

Pertanto, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (micropermanenti, le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività o presumibilmente la svolgerà. In quanto prova presuntiva essa potrà essere superata dalla prova contraria che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro specifica, non vi è stata alcuna riduzione della capacità di guadagno e che, quindi, non è venuto a configurarsi in concreto alcun danno patrimoniale.

Nel danno patrimoniale da incapacità lavorativa, non può farsi luogo a una liquidazione in modo automatico in base ai criteri dettati dalla legge 39/1977, non comportando tale disposizione alcun automatismo di calcolo, ma limitandosi ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque incombe al danneggiato e che può essere data anche in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità di lavoro specifica.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, 13 maggio 2014, n. 10318