di Anna Messia

La nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa è legge europea. Ieri le norme sono state pubblicate sulla Gazzetta dell’Unio-ne e rappresentano una novità rilevante per il settore perché è previsto un notevole innalza-mento del livello di tutela del consumatore e si applicheranno a tutti i prodotti assicurativi, compresi quello di ramo I che secondo la Mifid2 sarebbero potuti essere di competenza Consob sotto il profilo della trasparenza. Erano dieci anni che il legislatore europeo non interveniva sull’argomento ma ora, partite da gennaio le nuove regole sulla stabilità patrimoniale Solvency II, l’attenzione si è spostata su clienti e trasparenza dei prodotti. Un intervento quanto mai opportuno visto che, per ridurre gli accantonamenti di capitale secondo le nuove regole di solvency, le imprese assicurative sono sempre più indotte a collocare prodotti di ramo terzo, che trasferiscono il rischio al cliente. Nel mirino di Ivass e Consob ci sono in particolare i prodotti misti, più complicati da comprendere per il risparmiatore. Le nuove norme, che dovranno essere re-cepite dagli ordinamenti nazionali entro il 23 febbraio 2018, sono state approvate dopo una lunga negoziazione che ha visto il ruolo centrale e decisivo della presidenza italiana sotto la cui guida, curata dall’Ivass, l’istituto di controllo presieduto da Salvatore Rossi, è stato rag-giunto il general approch del novembre 2014. Ora è arrivato il momento del testo completo e definitivo. Tra le novità più rile-vanti va segnalata l’introduzione del principio generale secondo cui il distributore, nel collocare i prodotti, deve sempre seguire l’interesse del cliente. Non solo.

Le pratiche di remunerazione degli intermediari e dei dipen-denti dell’impresa dovranno essere strutturate in modo daevitare che il distributore sia indotto a non perseguire l’interesse dell’assicurato, ed è stato anche introdotto l’obbligo di collocare il prodotto solo se rispetta le esigenze assicurative del cliente. Nella nuova direttiva (Insurance distribution directive, Idd) è stato poi ampliato l’ambito di applicazione per incrementare la tutela del consumatore.

Per evitare una eccessiva proliferazione degli intermediari abilitati è stato inserito in particolare il principio secondo cui, in casi di vendita tramite intermediari esentati dall’ambito di applicazione della direttiva, il distributore principale resta responsabile del rispetto degli obblighi della direttiva. Potrebbe essere per esempio il caso delle agenzie di viaggio che offrono polizze per le vacanze. La responsabilità della distribuzione resterà in capo alla compagnia assicurativa che ha firmato l’accordo con il tour operator.

Le norme in materia di attività cross border hanno poi rafforzato il ruolo dello Stato che ospita la compagnia rispetto alle attività illegittimamente compiute nell’ambito della distribuzione di prodotti assicurativi da un
intermediario registrato in un altro Stato membro. (riproduzione riservata)

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