Lo scambio automatico d’informazioni tra Italia e Stati Uniti aggiunge un nuovo importante tassello, l’accordo fra Autorità competenti (Competent Authority Arrangement – CAA). L’Agenzia delle Entrate e l’Internal Revenue Service (Irs), l’equivalente statunitense delle Entrate, mettono a disposizione da oggi il testo dell’accordo che definisce le procedure necessarie per rendere definitivamente operativo l’accordo intergovernativo (Iga) firmato il 10 gennaio 2014 da Italia e Usa. 

L’accordo tra Irs e Agenzia delle Entrate ha lo scopo di disciplinare le modalità tecniche dello scambio previsto dalla normativa Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act). Nel testo, vengono disciplinate – tra le altre – specifiche misure per la gestione degli errori constatati dallo Stato ricevente e per l’invio di dati correttivi da parte degli istituti finanziari. 

In concreto, con l’accordo pubblicato oggi sono definite le modalità e le procedure da applicare per adempiere agli obblighi riguardanti lo scambio automatico d’informazioni secondo quanto stabilito nell’ambito dell’Iga. Le informazioni da scambiare tra le due amministrazioni sono fornite dalle istituzioni finanziarie italiane o statunitensi tenute alla comunicazione. Tra i soggetti interessati rientrano quindi banche, società di gestione del risparmio e di intermediazione, assicurazioni vita e altre entità finanziarie. A ogni istituzione finanziaria che provvede alla registrazione, viene rilasciato un numero identificativo globale, “Giin”. L’Irs si impegna, secondo l’accordo, a trasmettere annualmente all’Italia la lista delle istituzioni finanziarie italiane registrate (“Ffi list”). 

Lo scambio automatico d’informazioni tra Irs e le Entrate si concretizza entro 9 mesi dalla fine dell’anno al quale le informazioni si riferiscono. Per lo scambio dei dati, le due amministrazioni hanno scelto di utilizzare il servizio International Data Exchange Services, “Ides”. In caso di errori nei dati o problemi di trasmissione, le due autorità competenti possono consultarsi per risolvere eventuali problematiche. 

Agenzia delle Entrate e Irs hanno previsto specifiche misure di protezione dei dati e una procedura ad hoc sia nel caso siano rilevati errori amministrativi o altri errori minori sia nel caso di gravi non conformità. In particolare, l’accordo definisce la procedura per correggere gli errori che possono condurre alla determinazione di una grave non conformità, in modo da evitare la rimozione del relativo istituto finanziario dalla Irs Ffi list e sottrarsi alla conseguente soggezione alla ritenuta alla fonte del 30% sui proventi finanziari di fonte americana. Nel testo e’ prevista anche la correzione tempestiva degli errori minori entro 120 giorni dalla richiesta dell’Autorità competente, in modo da scongiurare l’ipotesi di grave non conformità.