Non può essere addebitata alcuna colpa all’ente gestore della strada allorché la situazione di pericolo nella quale si sia ritrovato il danneggiato fosse prevedibile in quanto preannunciata dallo stesso ente gestore della strada e che a fronte dell’indicato pericolo il conducente non abbia tenuto un comportamento prudente richiesto dalla concreta situazione dei luoghi; il conducente era caduto dal motociclo in conseguenza dell’improvvisa mancanza di illuminazione nel secondo tratto della galleria che stava percorrendo.

Cassazione civile sez. VI, 20/10/2015 n. 21212