La controversia avente a oggetto il risarcimento dei danni causati da un tamponamento stradale – causativo di soli danni a cose – deve ritenersi rientrante tra le cause di particolare semplicità di cui all’art. 4 comma 2° della legge n. 794 del 1942 (la cui permanenza in vigore è stata sancita dall’art. 1, comma 1° d.lgs. n. 179 del 2009), con la conseguenza che il giudice di merito, all’esito di tale controversia, ha facoltà di liquidare le spese di lite in misura ridotta fino alla metà dei minimi tariffari.

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2015 n. 19945