La disposizione di cui all’art. 186 comma quinto del codice della strada, ha come intento quello di garantire che l’accertamento del tasso alcolemico, nel caso di conducenti coinvolti in un incidente stradale e sottoposti a cure mediche, sia eseguito da personale sanitario in una struttura sanitaria.

In tali casi, tuttavia, non si richiede un consenso ulteriore del soggetto per il prelievo di campioni ematici a tali fini.

Cassazione penale sez. IV, 16/06/2015 n. 39784