Pagine a cura di Federico Unnia 

 

Con una sentenza emessa lo scorso settembre, il Tribunale di Parigi ha condannato la filiale francese di Google a corrispondere una penale giornaliera di mille euro fintanto che, determinati collegamenti a contenuti diffamatori, non saranno rimossi dai risultati offerti dal motore di ricerca. Questa pronuncia ribadisce i fondamentali principi in materia di diritto all’oblio già stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 13 maggio scorso. In primo luogo il motore di ricerca è tenuto a rimuovere quei collegamenti a contenuti che siano inadeguati, non pertinenti o non più pertinenti. In secondo luogo, considerato che «le attività degli operatori dei motori di ricerca e quelle delle società collegate situate nei vari stati membri sono intrinsecamente collegate», è possibile dichiarare la responsabilità di una delle divisioni locali del motore di ricerca anche per gli illeciti direttamente connessi dalla capo gruppo e – quindi come nel caso di specie – emettere una condanna inibitoria direttamente nei confronti di detta filiale.

A questo fatto, di per sé già emblematico, fa seguito, in Italia, una consultazione pubblica sulla carta dei diritti su internet, elaborata nei mesi scorsi da una Commissione mista di parlamentari, esperti e società civile, voluta dal presidente della Camera Laura Boldrini e presieduta da Stefano Rodotà. Un testo di 14 articoli, tra cui il diritto all’identità personale, all’anonimato ed all’oblio, fino alla sicurezza delle reti e nelle reti e ai principi cui deve ispirarsi il governo di Internet.

Il dibattito sugli effetti che notizie, commenti, immagini, video possono avere sull’immagine e la notorietà di un’impresa, è insomma un dibattito di grande attualità e Affari Legali ha sentito alcuni avvocati esperti di Ip per capire quali sono oggi gli strumenti a difesa dell’immagine delle aziende in rete. «La reputazione aziendale», spiega Gian Paolo Di Santo partner responsabile del dipartimento Ip/It di Pavia e Ansaldo, «intesa come la percezione che il pubblico ha della capacità di un’impresa di conseguire risultati positivi, sotto il profilo oggettivo è l’immagine dell’impresa, mentre, sotto il profilo soggettivo, è la reputazione personale dei soggetti che rappresentano l’ente. La reputazione aziendale oggettivamente valutata costituisce un vero e proprio asset, di rilevante valore economico, in grado di influenzare le scelte di mercato dei consumatori. E’ tutelata dal principio codicistico che vieta atti di concorrenza sleale perpetrati con mezzi non conformi ai principi di correttezza professionale e volti, direttamente o indirettamente, a danneggiare l’altrui azienda (art. 2598, co. 3, c.c.)»

«La web reputationha due profili, uno attivo e uno reattivo» spiega Luigi Manna, co-fondatore di Martini Manna. «Sotto il profilo attivo, occorre considerare che grazie alla Rete il rapporto tra aziende e clienti non è più solo dall’alto verso il basso. Piuttosto che lasciare all’anarchia della Rete la propria reputation, bisogna cercare di prenderne le redini. Dunque, incanalare l’opinione del pubblico sul proprio prodotto o servizio tramite la creazione di pagine ufficiali su tutti i social network; incoraggiare i commenti degli utenti; promuovere l’interazione diretta del cliente con l’azienda; essere trasparenti e rispondere anche alle critiche negative. Se l’abuso è fuori dalla diretta sfera di controllo dell’azienda la reazione immediata può essere la diffida e, se questa non ha seguito, il ricorso urgente per la rimozione del contenuto lesivo dallo spazio che lo ospita, eventualmente nei confronti dell’host provider», conclude Manna.

Secondo Stefano Previti, name partner dello Studio Previti Associazione Professionale, «i contenuti presenti sul web si caratterizzano per facilità di accesso e diffusione oltre che per il tempo di permanenza nella disponibilità al pubblico. Spesso sono gli stessi utenti ad assumere un ruolo determinante nella cd. brand reputation: affermazioni false e giudizi non veritieri possono creare danni irreparabili all’attività di qualsiasi impresa». Indispensabile che le aziende si avvalgano di sistemi di monitoraggio costante. «È determinante il ruolo degli intermediari che creano e gestiscono le infrastrutture digitali sulle quali sono ospitati, organizzati ed indicizzati, i dati rilevanti: questi diffondono le informazioni relative alle aziende costruendo al contempo business milionari, anche grazie a tali contenuti. Infatti, i danni maggiori sono spesso arrecati attraverso i servizi resi dai detti intermediari che, quando non agiscono in via diretta, accolgono e fanno propri contenuti smaccatamente diffamatori e proteggono, dietro un inesistente diritto all’anonimato, gli autori materiali degli illeciti, garantendo loro un’inaccettabile forma di impunità» conclude.

Parla della propria esperienza di studio Francesca Ferrero, responsabile del dipartimento di diritto societario e commerciale di Trevisan & Cuonzo (lo studio ha assistito il legale rappresentante di una società finanziaria, cui erano stati legati commenti diffamatori ed oltraggiosi – spesso in associazione ad immagini oscene – attraverso la pubblicazione virale su un gran numero di forum, blog e siti web, con indicizzazione molto elevata dai motori di ricerca). «Abbiamo agito nei confronti del motore di ricerca e dei diversi siti web al fine di ottenere la rimozione dei commenti oltraggiosi», racconta Ferrero. «La nostra attività, in collaborazione con un’agenzia specializzata nel settore dell’online reputation management, si è svolta su un duplice fronte, tecnico e legale. In alcuni casi sono state esperite le procedure online specificamente previste dal motore di ricerca e da alcuni dei siti che ospitavano i commenti lesivi, mentre in altri casi, ovvero là dove le procedure online non sono risultate soddisfacenti e sufficienti, sono state inviate lettere di diffida volte ad ottenere la rimozione integrale di tutti i contenuti diffamatori nei confronti del nostro assistito».

Una lesione della reputazione può derivare anche da fenomeni di pirateria online. «Mediaset ha da anni intrapreso una battaglia per la tutela del diritto di autore e dei propri investimenti sui contenuti» commenta Stefano Longhini, responsabile contenzioso broadcasting di Mediaset. «Una battaglia, allora di avanguardia, ma della quale oggi tutti hanno capito l’importanza vitale per il settore. La pirateria uccide la creazione. Se ciò che è creato non viene remunerato e protetto in futuro nessuno creerà più nulla. Mediaset combatte quotidianamente contro la pirateria, nei tribunali, a fianco delle istituzioni, ma la lotta è anche culturale: è fondamentale fare capire ai giovani che chi pirata altro non fa che distruggere le fonti di cultura ed intrattenimento del futuro».

«La lesione della reputazione altrui a mezzo internet è un reato, ed è fonte di obbligazione risarcitoria, esattamente come accade per qualsiasi altro mezzo. La differenza non sta nel principio giuridico, ma nelle sue modalità di applicazione: Internet consente un maggior livello di anonimato nell’offesa e di elusione di responsabilità» sottolinea Giuseppe Rossi, partner dello studio legale associato Rmdm. «Si tratta di fenomeni da contrastare, in particolare distinguendo i soggetti che svolgono funzioni meramente tecniche rispetto a coloro che, anche in forma anonima, hanno l’interesse e la possibilità di esercitare un controllo sul contenuto. Rifiutare una funzione di controllo, e la conseguente responsabilità, aprendo per se stessi od altri aree di immunità nella lesione della reputazione altrui, non è una difesa».

Per Marco Bellezza, senior associate di Portolano Cavallo Studio Legale, «non meno insidiose possono essere le minacce che provengono dall’interno dell’organizzazione aziendale nella considerazione che ogni singolo account su un social network di un dipendente o responsabile aziendale, se non utilizzato in maniera opportuna, può rappresentare una potenziale minaccia per la reputazione aziendale. In questo quadro è necessario, e di sovente assistiamo clienti in tale direzione, da un lato lavorare in termini di education rafforzando la consapevolezza aziendale su questi temi e, dall’altro prevedere policy interne che con la dovuta flessibilità siano idonee a regolare la presenza sui social network e definire le strategie di intervento più efficaci nella situazione di emergenza».

«La comunicazione in rete è veloce, ma anche priva di localizzazione spaziale e temporale», commenta Francesca Ferrari, of counsel di Giliberti, Pappalettera, Triscornia e associati, head dell’Ip practice e professore aggregato diritto processuale civile presso l’Università dell’Insubria. «In caso di violazione dei diritti perpetrata via web emergono i temi legati all’individuazione del Paese dotato di giurisdizione, della legge applicabile ed anche al bilanciamento dei diritti all’oblio e alla libertà di espressione. L’imprenditore non può che raccogliere la sfida della rete, il suo avvocato ha il compito di individuare la miglior strategia all’interno dell’azienda, di monitoraggio e, ove occorra, di tutela. Il nostro Paese è, in questo settore, ben più felice di quanto non lo sia la sua immagine, basti pensare alla tutela cautelare e ai tribunali dell’impresa.