Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto.

Entrambe le circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro (Cass. n. 20066/2013, che ha sottolineato come la valutazione debba essere compiuta senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa).
Alla luce di tale orientamento, non risultano corrette le affermazioni del giudice di appello laddove – pur premettendo che la presentazione della denuncia o di una querela non costituisce condizione di proponibilità dell’azione – finisce col predicare l’esistenza, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell’identificazione del veicolo, che si traduce – sul piano processuale – nella necessità che l’attore fornisca la prova dell’impossibilità incolpevole dell’identificazione, con la conseguenza che l’istante che non consenta o comunque non agevoli le ricerche e l’individuazione del responsabile… deve imputare a sé stesso gli effetti del proprio comportamento omissivo.
Ribadito, infatti, che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, deve sottolinearsi che l’accertamento non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.

Corte di Cassazione, sez. . III Civile, 4 novembre 2014 n. 23434