Indicazione obbligatoria in etichetta del responsabile delle informazioni sugli alimenti. Cioè dell’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto. Della «presenza e dell’esattezza delle informazioni sugli alimenti» dei prodotti preconfezionati/preimballati presentati come tali al consumatore finale e alle collettività è responsabile l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso. Questo è quanto si legge in una nota del ministero dello sviluppo economico prot 170164 chiarificatrice dell’articolo 8 del regolamento (Ue) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. La responsabilità disciplinata dall’articolo 8 del regolamento afferisce la sola responsabilità delle informazioni sugli alimenti. L’operatore del settore alimentare è responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli.