di Antonio Ciccia  

 

Al via la negoziazione assistita obbligatoria. Si tratta di una procedura alternativa al tribunale per chiudere le liti civili, varata dal decreto legge 132/2014, che vede protagonisti gli avvocati, che è partita ieri 9 febbraio 2015. Si affianca alla mediazione obbligatoria disciplina dal dlgs 28/2010.

Per due gruppi di materie, dunque, non si può iniziare subito la causa, ma si deve prima tentare di trovare un accordo con i propri avvocati. I gruppi di controversie sono due: sinistri stradali e tra natanti; pagamento somme fino a 50 mila euro.

L’esito sperato della negoziazione assistita è un accordo tra le parti, che però è anche un titolo esecutivo, in quanto asseverato dall’avvocato. Il verbale di accordo ha, così, efficacia pari a una sentenza.

Per arrivare a questo risultato è richiesto il rispetto di una serie di formalità. Si parte dall’invito a trattare rivolto da uno dei litiganti all’altro: deve spiegare l’oggetto della controversia e deve avvisare controparte sulle conseguenze negative in caso di mancato accordo (aggravio di spese e condanna al risarcimento del danno nel successivo eventuale giudizio).

Il destinatario dell’invito ha 30 giorni per rispondere. Nei casi di negoziazione obbligatoria, si può andare in causa se l’invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro 30 giorni dalla su ricezione oppure quando è decorso il periodo di tempo stabilito dalla convenzione per chiudere il procedimento. Se arriva l’adesione, allora, bisogna stipulare una convenzione di negoziazione, con l’assistenza di un avvocato. La convenzione non è altro che l’impegno a non farsi causa per un determinato periodo.

Contenuto essenziale del predetto accordo è costituita dal termine per l’espletamento della procedura (in ogni caso non inferiore a un mese) e dall’oggetto della controversia.

La legge stabilisce che il termine, concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, non possa essere superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti.

La norma non definisce i contenuti specifici della convenzione, ma le parti potranno indicare le modalità di svolgimento delle riunioni e di scambio di corrispondenza; potranno indicare le modalità di documentazione e verbalizzazione dei vari incontri; potranno decidere se chiedere approfondimenti tecnici su singoli aspetti.

Alla fase iniziale segue la trattativa vera e propria, nella quale si devono osservare alcune prescrizioni generali: gli avvocati e le parti hanno l’obbligo di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute.

A tutela della buona riuscita della negoziazione le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto. Inoltre i difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite. La violazione degli obblighi di lealtà e riservatezza costituisce per l’avvocato illecito disciplinare.

La negoziazione può approdare a un nulla di fatto oppure a una soluzione concordata.

Se le trattative non giungono in porto con esito favorevole la dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati. Nel secondo caso l’accordo deve rispettare alcune prescrizioni. Deve essere firmato dalle parti e dagli avvocati, che autenticano le firme, ma soprattutto certificano la conformità dell’accordo a norme imperative e all’ordine pubblico..

L’accordo, si è detto, è titolo esecutivo e quindi può essere posto a base di una esecuzione; può essere utilizzato anche per iscrivere ipoteca a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contenute (come una sentenza o un decreto ingiuntivo). Bisognerà, però, sempre passare da un notaio quando l’accordo implica trasferimento di diritti per cui è prevista la trascrizione nei registri pubblici. Inoltre l’accordo, se si deve procedere a esecuzione forzata, e dovrà essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. Copia degli accordi dovrà essere spedita all’ordine degli avvocati, ma per la conservazione dell’originale è consigliabile che le parti stipulino una clausola ad hoc.

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