Pagine a cura di Antonio Ciccia  

 

Mediazione obbligatoria sdoganata. Il Tar Lazio (sentenze n. 1351 del 23 gennaio 2015 e n. 1421 del 26 gennaio 2015) promuove la procedura che vede protagonisti gli organismi di mediazione e che funziona bene per le cause di importo medio-basso. Via libera, dunque, dei giudici amministrativi, anche se con alcuni ritocchi: la seduta iniziale è senza spese, se si registra l’impossibilità di proseguire; gli avvocati sono mediatori di diritto, esentati dai percorsi formativi tipici del mediatore.

Gli aggiustamenti potrebbero non essere gli ultimi, considerato che la normativa non è formulata in maniera chiara anche quanto a obbligo di assistenza con avvocato.

La scelta di fondo del legislatore è stata però convalidata dai giudici amministrativi, che di fatto hanno consolidato l’impianto scelto dal legislatore.

D’altra parte la mediazione, disciplinata dal decreto legislativo 28/2010, è un pezzo della «degiurisdizionalizzazione», perno degli ultimi interventi di riforma nel settore civile. Alla mediazione si sono affiancati l’arbitrato forense e la negoziazione assistita dagli avvocati (obbligatoria e non): tutti istituti che punta su soluzione delle controversie alternative alla giustizia ordinaria.

Ma facciamo il punto sulla mediazione civile. Introdotta dal dlgs 28/2010, ha subito una battuta d’arresto proprio con riferimento alla mediazione obbligatoria, e cioè a quella forma di mediazione da attivare necessariamente, perché altrimenti non si può iniziare la causa (si dice che la mediazione è condizione di procedibilità). La Corte costituzionale (sentenza 272/2012) ha imposto il blocco, cui il legislatore ha rimediato con il decreto legge 69/2013, ridisegnando il profilo della mediazione obbligatoria. Il risultato è stato ritenuto valido dal Tar Lazio, secondo cui il disegno legislativo non ostacola il diritto di difesa (la restrizione di tale diritto era una delle principali censure). Vediamo le novità della mediazione, che ha passato (quasi) indenne il vaglio del Tar Lazio.

Passiamo in rassegna i punti salienti della nuova mediazione, come sintetizzati dalle sentenze del Tar Lazio.

Innanzi tutto le materie per cui la mediazione è obbligatoria e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale sono diminuite di numero, non essendovi più tra le stesse il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Queste controversie sono soggette alla negoziazione assistita obbligatoria (dl 132/2014) e, quindi, a una procedura conciliativa affidata agli avvocati.

La condizione di procedibilità è assolta, senza che sia necessario esperire un vero e proprio tentativo di conciliazione: basta la mera partecipazione a un primo incontro.

Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, da svolgersi non oltre trenta giorni dalla domanda di mediazione, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione.

Si prevede l’assistenza dell’avvocato per promuovere la conciliazione obbligatoria.

Si prevede l’assistenza dell’avvocato fino al termine della procedura.

La proposta del mediatore interviene soltanto all’avverarsi delle relative condizioni, dopo il primo incontro, nell’ambito del quale il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, procedendo nel caso positivo.

Solo se tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Al fine di sottrarsi alle conseguenze pregiudizievoli, in tema di argomenti di prova e di sanzioni, derivanti nel successivo giudizio dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione laddove obbligatorio, possono essere presentati giustificati motivi.

Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori. Accanto alle modifiche normative si devono considerare i ritocchi al regolamento sulla mediazione (dm 180/2010).

Sono state riformulate le disposizioni regolamentari su formazione, aggiornamento e tirocinio dei mediatori; si è aggiunta la prescrizione che il regolamento dell’organismo di mediazione contenga criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

Il complesso della disciplina ha portato il Tar Lazio a escludere che dal sistema possa derivare il pericolo di una indebita restrizione dell’accesso alla giustizia.

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