In via equitativa può determinarsi la misura del risarcimento del danno (art. 1226 c.c), non certo l’esistenza dello stesso: pertanto dinanzi a postumi permanenti dei quali sia dubbia l’esistenza, la misura o la derivazione causale dal fatto illecito, nessuna stima equitativa del grado di invalidità permanente è possibile.

L’esistenza e la derivazione causale di postumi permanenti costituiscono il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento, e la loro sussistenza va provata da chi la allega, senza nessuna possibilità per il giudice di ricorrere all’equità.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, 4 novembre 2014, n. 23425