di Carla De Lellis 

Fondi pensione esonerati dall’obbligo dell’invio dei dati contributivi all’agenzia delle entrate ai fini del 730 precompilato. «Considerato il carattere sperimentale della dichiarazione», ha comunicato ieri la stessa agenzia delle entrate, «in relazione ai contributi versati nell’anno 2014, le forme pensionistiche complementari non sono tenute a trasmettere la comunicazione prevista dall’articolo 3» del dlgs n. 175/2014.

Previdenza obbligatoria.

Per quanto riguarda i contributi previdenziali e assistenziali, l’agenzia ha spiegato che sono deducibili dal reddito complessivo (art. 10, comma 1, lettera e, del Tuir) quelli versati dal contribuente, per proprio conto o per familiari fiscalmente a carico, in ottemperanza a norme di legge o facoltativamente, quali ad esempio quelli di ricongiunzione di periodi assicurativi. Non sono da comunicare, invece, i contributi non deducibili dal reddito quali, ad esempio, i contributivi a carico del datore di lavoro. Se erroneamente comunicati tali dati, il relativo file va annullato ovvero sostituito con un file contenente i soli dati corretti.

Previdenza integrativa.

Per quanto riguarda la previdenza integrativa, infine, l’Agenzia delle entrate ha precisato che l’obbligo di trasmissione dei dati a carico dei fondi pensione verrà introdotto in un prossimo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Anche in questo caso, qualora siano stati erroneamente comunicati all’agenzia i dati relativi ai contributi versati per la previdenza complementare, il relativo file va annullato.