di Franco Ricca 

 

La garanzia contro i guasti del veicolo, prestata da un soggetto diverso dal rivenditore, ai fini dell’Iva è un servizio di assicurazione esente dall’imposta. Tale prestazione non è infatti equiparabile alla garanzia complementare post-vendita prestata dal costruttore o dal rivenditore del veicolo, che è invece soggetta all’Iva. Questo il parere dell’avvocato generale della corte di giustizia Ue depositato ieri, 4 febbraio 2015, nel procedimento pregiudiziale C-584/13, scaturito da un rinvio della cassazione francese nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’assoggettamento all’imposta sulle assicurazioni dei servizi resi da una società nel quadro della prestazione di garanzie. In pratica, i rivenditori di autovetture usate propongono ai clienti una garanzia complementare a copertura del guasto di determinati componenti entro un certo periodo di tempo dall’acquisto.

Qualora dovesse verificarsi l’evento, l’acquirente dell’autovettura lo segnala all’officina prescelta, che redige il preventivo del costo di riparazione e lo comunica alla società assuntrice dell’obbligo di garanzia. Dopo l’accettazione del preventivo, l’officina effettua la riparazione e la società paga il costo. Ritenendo che la propria attività costituisse una prestazione di servizi imponibile, la società applicava e versava l’Iva sulle operazioni effettuate; l’autorità fiscale, però, ha preteso l’assoggettamento all’imposta sui contratti di assicurazione. La Cassazione, nell’ambito della controversia promossa dalla società, ha deciso di interpellare la Corte di giustizia Ue per sapere se le disposizioni della direttiva Iva debbano essere interpretate nel senso che la prestazione consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di veicoli usati, nel prestare, dietro versamento di una somma forfetaria, garanzia per l’eventuale guasto meccanico a talune parti del veicolo, rientri o meno nella categoria delle operazioni di assicurazione esenti dall’Iva.

Nelle proprie conclusioni, l’avvocato generale ricorda preliminarmente che la nozione di operazioni di assicurazione, tuttora non definita dalla normativa Iva, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia è caratterizzata dal fatto che l’assicuratore si impegna, dietro versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto. Le operazioni di assicurazione implicano, per loro natura, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione e l’assicurato. La nozione in esame, menzionata nell’art. 135, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/Ce, è, in linea di principio, sufficientemente ampia per comprendere la copertura assicurativa fornita da un soggetto passivo che non sia egli stesso assicuratore, ma che, nell’ambito di un’assicurazione collettiva, procuri ai suoi clienti tale copertura avvalendosi delle prestazioni di un assicuratore che assume l’onere del rischio assicurato.

Ciò premesso, l’avvocato generale, confutando puntualmente tutte le argomentazioni della società, ritiene che la prestazione di cui al caso in esame rientri nella nozione di operazioni di assicurazione esentate dall’Iva.

L’avvocato osserva, tra l’altro, che i servizi prestati dalla società non sono equiparabili alle garanzie complementari prestate dai costruttori o dai rivenditori di veicoli dietro pagamento di un supplemento, che hanno infatti caratteristiche affatto diverse e costituiscono prestazioni di assistenza post vendita soggette all’Iva.