Al coordinatore per la sicurezza compete una posizione di garanzia specifica, diretta e autonoma; essa, nei limiti precisati dalla legge, si affianca a quelle degli altri destinatari delle norme antinfortunistiche e si connota per la effettività e per la concretezza con cui il coordinatore deve vigilare sulla configurazione dei lavori, non potendo la sua attività esaurirsi in una verifica astratta e formale del rispetto delle misure di sicurezza; è stata quindi confermata la condanna nei confronti del coordinatore per la morte di un operaio, precipitato dalla finestra di un edificio nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione, atteso che il coordinatore non aveva verificato l’effettiva attuazione del piano di sicurezza ma si era limitato a un suo controllo formale.

Cassazione penale sez. IV, 09/10/2014 n. 47283