Nel disegno di legge sulla concorrenza varato dal Governo si percorre, in maniera molto contestata dalle parti sociali, un ulteriore e rumoroso passo in materia di concorrenza nel mercato dei fondi pensione. Da un lato si consente alle fonti istitutive l’ ampliamento della platea dei potenziali destinatari dei fondi pensione collettivi (con particolare riferimento ai fondi pensione negoziali e ai fondi pensione preesistenti) che potranno rivolgersi anche a collettività diverse rispetto all’ambito individuato in via statutaria e recepire adesioni individuali. In maniera simmetrica in materia di portabilità si dispone che sarà possibile il trasferimento, con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti, anche del contributo datoriale, eliminando la possibilità per i contratti di lavoro nazionali di inserire vincoli e condizioni limitativi in tal senso. Si va allora, con tutti gli accorgimenti del caso, trattandosi di un disegno di legge e quindi suscettibile di modifiche durante l’iter parlamentare, verso un mercato fortemente concorrenziale tra i diversi operatori. Ulteriore disposizione di particolare rilievo è rappresentata poi dalla estensione anche alle forme di previdenza individuale (fondi pensione aperti e piani individuali di previdenza) della possibilità di riscattare per cessazione dei requisiti di partecipazione con tassazione del 23%, fino ad ora prevista solo nella fattispecie delle adesioni su base collettiva. È importante sottolineare come le nuove misure varate dal Governo, che dovranno essere conciliate con l’impianto previdenziale attuale basato fino a oggi sulla centralità della contrattazione collettiva, si inseriscono in un impianto normativo e regolamentare che era già volto a favorire una forte trasparenza di mercato, propedeutica a un mercato competitivo. Si pensi ad esempio alla possibilità per il risparmiatore di potere consultare sul sito della Covip l’Indicatore sintetico di costo (Isc) e i rendimenti di tutte le forme previdenziali o alle previsioni in materia di informativa agli aderenti. In materia di portabilità, pur in presenza della attuale limitazione in merito al contributo datoriale per le forme collettive , possibile solo «nei limiti e con le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi», va ancora evidenziato come debbano considerarsi inefficaci clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità.

Va poi volto uno sguardo anche all’impronta comunitaria sottolineando come il tema della portabilità è considerato di particolare rilevanza con la emanazione nell’aprile 2014 di una specifica direttiva che si propone di facilitare l’esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori tra Stati membri e una pubblica consultazione avviata dall’Eiopa con deadline il 10 aprile una pubblica consultazione per definire le «buone pratiche» per consentire la libera portabilità della posizione di previdenza complementare. Le misure varate dal Governo modellano poi in maniera agevolativa, con particolare riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro, la possibilità di percepire in via anticipata la prestazione dei fondi pensione/pip. Giova ricordare che la nostra normativa prevede che si possa accedere alla prestazione al raggiungimento dei requisiti pensionistici nel sistema obbligatorio di riferimento con almeno cinque anni di partecipazione al piano previdenziale e che, con riferimento alla modalità percettiva, la prestazione è erogabile in rendita al 100 o al 50% in rendita e 30% in capitale. Recita ancora la normativa che le forme pensionistiche complementari devono prevedere poi che, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. Il nuovo regime in fieri prevede che sarà possibile accedere in via anticipata alla prestazione in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. (riproduzione riservata)