Nonostante il processo di unificazione delle regole previdenziali in atto da anni (c.d. armonizzazione) oggi ancora esiste la distinzione tra fondi sostitutivi, fondi integrativi e fondi esonerativi dell’Ago, dove per Ago (assicurazione generale obbligatoria) si intende la gestione principale di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

Sono Fondi Sostitutivi i fondi per i quali le modalità di gestione del conto, rendimento e calcolo sostituiscono completamente quelle in vigore per la generalità dei lavoratori dipendenti (Ago). Tuttavia, come si accennava, a seguito dei decreti di armonizzazione e della soppressione di alcuni fondi, le norme che li regolano si sono allineate a quelle applicate nell’Ago.

Nello specifico si tratta di seguenti fondi: Fondo ET (fondo trasporti) a cui erano tutti i dipendenti di ruolo delle aziende private esercenti l’attività nell’ambito di ferrovie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna; il personale, effettivo o adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto, dipendente da aziende; il personale dipendente da Comuni, Province e Regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto che è stato iscritto al Fondo sino al 30 settembre 1991; Fondo TT (fondo telefonici) a cui erano iscritti i dipendenti delle società che avevano in concessione il pubblico servizio di telefonia; i dirigenti non iscritti al fondo ex Inpdai; Fondo EL (fondo elettrici) a cui erano iscritti i dipendenti dell’Enel; i dipendenti di aziende private che producono, trasformano, commercializzano l’energia elettrica, con almeno 15 dipendenti; Fondo DZ (fondo dazio) a cui era iscritto il personale con rapporto di lavoro di natura privatistica, già dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo ovvero dai comuni che conducevano in economia il relativo servizio di riscossione. A seguito dell’abolizione delle imposte comunali di consumo il personale, dal 1° gennaio 1973, è transitato alle dipendenze dell’amministrazione statale istituito presso il ministero delle finanze ovvero è stato mantenuto in servizio presso i comuni dai quali dipendeva. Sono rimasti iscritti al Fondo coloro che hanno optato per il mantenimento dell’iscrizione; Fondo VL (fondo volo) a cui erano iscritti i lavoratori che: devono svolgere servizio prevalente a bordo dell’aeromobile; hanno un’età inferiore a 60 anni; sono iscritti agli albi e registri dell’Ente nazionale della gente dell’aria; sono titolari di brevetto aeronautico; sono dipendenti da aziende di navigazione aerea.

I Fondi Integrativi nascono con lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti, il trattamento dovuto dall’assicurazione generale obbligatoria. Le pensioni integrative, perciò, possono essere erogate solo in concomitanza di una pensione dell’Ago. Nello specifico si tratta di seguenti fondi: Fondo EE (fondo esattoriali) a cui erano iscritti i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; in servizio presso le esattorie in gestione provvisoria, delegata o di stralcio; adibiti a servizi cumulativi di credito ed esattoria sempre che il rapporto di lavoro sia regolato dai contratti collettivi delle categorie esattoriali; Fondo Gas a cui erano iscritti obbligatoriamente i dipendenti delle aziende private del gas, con qualifica di impiegato od operaio; Fondo PI (fondo dipendenti enti parastatali) a cui erano iscritti i dipendenti Inps e degli enti disciolti che hanno optato per il mantenimento dell’iscrizione al fondo interno; i dipendenti del consorzio autonomo del Porto di Genova e dell’Ente autonomo del Porto di Trieste.