Contratti da adeguare senza attendere la scadenza

 di Andrea Bongi 

Il fisco detta legge anche sulla scadenza delle polizze professionali dei Caf e dei commercialisti. Questi ultimi dovranno immediatamente adeguare le loro coperture assicurative anche se non ancora scadute. La copia della polizza integrata e la quietanza del pagamento vanno poi trasmesse al fisco prima di apporre i nuovi visti di conformità. Tutto ciò in aggiunta alle nuove responsabilità in materia di visto di conformità ed ai nuovi obblighi in materia di privacy per il 730 precompilato. Parte in salita la stagione dei dichiarativi 2015.

Le polizze professionali da adeguare

Sulla base delle disposizioni contenute nel dlgs n.175/2014, la circolare n.7/e non ha esitato nell’affermare che sia i Caf che i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità debbano provvedere all’adeguamento del massimale della polizza per la copertura dei rischi derivanti dall’assistenza fiscale al nuovo livello di ben tre milioni di euro, prima dell’apposizione del visto, e ciò anche nel caso in cui la polizza professionale non sia ancora scaduta alla data di entrata in vigore del decreto sopra citato. Anche se la polizza non è ancora scaduta occorre mettere mano al portafoglio e correre dal proprio assicuratore per far innalzare il massimale di polizza.

Come se non bastasse il citato documento di prassi amministrativa ha ricordato, a tutti gli operatori del settore, che in caso di visto di conformità sulla dichiarazione 730, le polizze professionali devono essere integrate anche con la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio che espone professionisti e Caf al pagamento delle imposte dei loro clienti oltre alle sanzioni e gli interessi. Lasciando da parte gli aspetti palesemente incostituzionali di una tale disposizione normativa – per i quali alcune associazioni di categoria stanno già pensando a un’azione pilota – resta il problema pratico di riuscire a trovare adeguata copertura assicurativa stante le difficoltà per le compagnie di assicurare non un danno in senso tecnico, bensì la sostituzione del professionista nell’obbligazione tributaria del proprio cliente.

Come se tutto ciò non bastasse la circolare 7/e ha ricordato anche che per poter mantenere l’abilitazione il requisito della copertura assicurativa deve permanere nel tempo e quindi il professionista deve trasmettere alla Direzione regionale competente una copia del rinnovo della polizza assicurativa o la quietanza di pagamento.

Guai dunque a perdere tempo o a scordarsi di inviare l’integrazione della polizza alla Dre.

Il visto infedele

La circolare 7/e chiarisce inoltre che le nuove responsabilità che fanno capo ai Caf o ai professionisti sono limitate al visto infedele, e non ad eventuali comportamenti di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Anche in ipotesi di visto infedele esiste la possibilità di porvi rimedio attraverso una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata assistenza. In questi casi la responsabilità degli intermediari non si estende alle imposte dovute dal contribuente ma è limitata alla sola sanzione amministrativa.

In caso di gravi e ripetute inadempienze, chiosa ancora la circolare n. 7/e, quali ad esempio l’alterazione della scelta del contribuente in merito alla destinazione del due, cinque e otto per mille, l’amministrazione finanziaria ha sempre il potere di sospendere o di revocare l’abilitazione ai professionisti che le hanno commesse.

Il precompilato e la privacy

Anche su questo fronte tutto si ritorce contro coloro che dovranno farsi carico dell’operazione 730 precompilato: professionisti e Caf. Saranno questi ultimi a dover chiedere espressa delega ai loro clienti per la consultazione dei dati e nominare un responsabile del trattamento.

Eppure, così come avviene per il nuovo redditometro, il rischio di trattamento non autorizzato dei dati non è a valle ma a monte. È nell’anagrafe tributaria che arriveranno, senza alcuna autorizzazione preventiva, flussi ingenti di dati sensibili relativi al tenore di vita ed alle abitudini dei contribuenti necessari all’implementazione della precompilata.

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