di Andrea Mascolini 

Sconti sui premi assicurativi se si rinuncia al risarcimento per equivalente, ma la compagnia deve fornire una garanzia di almeno due anni sulle riparazioni effettuate; sconto sul premio anche per chi rinuncia alla cessione del diritto di risarcimento. Lo prevede la riformulazione di una serie di emendamenti presentati all’art. 8 del dl «destinazione Italia» 145/2013. In particolare per le compagnie di assicurazioni si rende facoltativa la richiesta di ispezione del veicolo prima della stipula del contratti e si precisa che la proposta di installazione della «scatola nera» dovrà riguardare soltanto i «requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, in particolare ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in caso di sinistri», in tal modo risolvendo i problemi di tutela della privacy sottolineati da più parti. Nello stesso emendamento si chiarisce che dall’installazione del dispositivo dovrà derivare una riduzione significativa del premio che la norma definisce in almeno il sette per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi Rca incassati nella regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe di merito, divisa per il numero di assicurati in quella determinata classe e regione. Si prevede inoltre che sia assicurata l’interoperabilità dei meccanismi elettronici in caso di sottoscrizione di un contratto di assicurazione con una diversa compagnia e che l’utilizzo dei dati avvenga «in sicurezza» sulla base di uno standard tecnologico che sarà messo a punto successivamente. Prevista anche la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni, in alternativa a quello per equivalente (denaro), a fronte di uno sconto sul premio, ma l’impresa dovrà assicurare adeguata garanzia sulle riparazioni effettuate per almeno due anni «sulle parti non soggette a usura ordinaria». Previsto uno sconto sul premio anche se l’assicurato si vincola a non cedere al terzo il diritto al risarcimento del danno. Introdotte all’art. 13 alcune disposizioni sulla riallocazione delle risorse Cipe e sui risarcimenti danni nei cantieri di grandi infrastrutture.