L’importanza delle linee guida rileva sul piano dell’elemento soggettivo, giacché esse costituiscono sapere scientifico e tecnologico codificato, metabolizzato, reso disponibile in forma condensata, in modo che possa costituire un’utile guida per orientare agevolmente, in modo efficiente e appropriato, le decisioni terapeutiche (Cass. sent. n. 16237/13 del 29 gennaio 2013).

Con le “linee guida” in campo medico si è, quindi, tentato di oggettivare, uniformare le determinazioni e le valutazioni e di sottrarle all’incontrollato soggettivismo del terapeuta, di tal che si deve riconoscere l’assoluta rilevanza che esse assumono ogni qualvolta si tratti di valutare se l’approccio terapeutico sia stato tanto diligente quanto conforme ai canoni della perizia medica enucleati nelle linee guida, oppure se, al contrario, il medico se ne sia discostato con una condotta che, a quel punto, potrebbe ragionevolmente considerarsi negligente e, come tale, suscettibile di sindacato giurisdizionale per l’accertamento dell’eventuale colpa grave.

Al riguardo va dato conto di come la giurisprudenza della Corte dei conti oscilli nel valutare la colpa del sanitario tra due differenti impostazioni.

La prima guarda alla condotta come mera attività “materiale”, per cui il comportamento potrebbe definirsi gravemente colposo tutte le volte che si presentasse palesemente anomalo e inadeguato, tale cioè da costituire un’evidente devianza dai canoni di diligenza e di perizia tecnica (Corte dei conti, Sez. III d’Appello, sent. n. 662/2005; Sez. Marche, sent. n. 86/2012; Sez. Lombardia, sent. n. 386/2012). La seconda, invece, ritiene si debba valorizzare il bene della vita umana oggetto della prestazione sanitaria e l’elevato grado di conoscenza scientifica che è alla base dell’attività medica, per cui la condotta non potrebbe semplicemente esaminarsi alla stregua dei normali canoni di diligenza, ma andrebbe valutata con tanto maggior rigore quanto più si considerasse l’elevata qualificazione professionale dell’agente (Sez. Sicilia n. 828/2010, Sez. Puglia. n. 744/2010, Sez. Lazio. n. 36/2010).

Si ritiene, però, maggiormente condivisibile la seconda impostazione, ma sia nell’uno che nell’altro caso, la condotta del medico deve essere ponderata alla luce delle linee guida, ovviamente se esistenti all’epoca dei fatti.

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Calabria, sentenza n. 379/2013