In una polizza, il premio doveva essere corrisposto in via anticipata e provvisoria nell’importo indicato e doveva essere regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute nel medesimo periodo, quanto agli elementi presi a base del conteggio del premio iniziale, fermo restando l’importo minimo pattuito.
A tale scopo, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun periodo annuo assicurativo, l’assicurato era tenuto a comunicare alla compagnia assicuratrice i dati rilevanti ai fini delle variazioni e, decorsi quindici giorni dalla comunicazione, si sarebbe proceduto al conguaglio del premio, rispetto alla somma anticipata.
A norma dell’art. 1901 cod. civ. la copertura assicurativa era da ritenere sospesa dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la comunicazione dei dati variabili – alla data del pagamento poiché, per i periodi di mancata regolazione del premio, la società non è tenuta a prestare la garanzia assicurativa;
civ.
Nei contratti di assicurazione a premio variabile, l’obbligo dell’assicurato di comunicare periodicamente all’assicuratore le variazioni dei dati rilevanti ai fini dell’integrazione del premio costituisce oggetto di un’obbligazione civile diversa da quelle indicate nell’art. 1901 cod. civ., il cui inadempimento non comporta l’automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, cosi come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell’inadempimento e di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Si tratta allora di accertare in primo luogo se siano effettivamente intervenute, nel periodo considerato, variazioni suscettibili di comunicazione; in secondo luogo se esse siano state cosi rilevanti da avere comportato un’alterazione del rapporto di adeguatezza fra rischio e premio, di tale entità da giustificare la totale sospensione della garanzia, per effetto dell’eccezione di inadempimento, o se invece l’eccezione sia da considerare proposta in violazione dei principi di buona fede nell’esecuzione del contratto.
In mancanza di tali presupposti, com’è noto, la proposizione dell’eccezione di inadempimento che giustifica la sospensione della garanzia sarebbe da ritenere contraria a buona fede.
Va soggiunto che è irrilevante la circostanza che apposita clausola contrattuale richiami l’applicazione dell’art. 1901 cod. civ. anche in relazione alla mancata comunicazione delle variazioni.
Tale clausola infatti è da ritenere nulla ai sensi dell’art. 1932 cod. civ., a norma del quale una serie di disposizioni in tema di assicurazione, fra cui l’art. 1901 cod. civ., non possono essere derogate dalle parti se non in senso più favorevole all’assicurato.

Corte di Cassazione sez. III Civile, sentenza del 19 dicembre 2013 n. 28472