di Carllo Giuro

La stabilità del risparmio previdenziale rappresenta di per sé un valore in considerazione della finalità cui i fondi pensione sono indirizzati, vale a dire il mantenimento del tenore di vita post pensionamento quando cioè le capacità lavorative dell’individuo sono ridotte. In questa prospettiva la Covip ha posto in consultazione (terminata il 31 gennaio 2014) un documento che aggiorna le disposizioni relative all’autorizzazione all’esercizio dell’attività dei fondi pensione, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle operazioni di fusione e cessione e all’attività transfrontaliera. Nel documento la Covip introduce uno specifico procedimento di approvazione dei piani di riequilibrio con riferimento ai fondi pensione che coprono direttamente rischi biometrici, garantiscono direttamente un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione o erogano direttamente le rendite. Occorre rammentare in primo luogo che il Regolamento del ministero dell’Economia del 7 dicembre 2012 pone i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui devono dotarsi i fondi pensione sopraccitati. Il provvedimento non trova invece applicazione nel caso in cui gli impegni finanziari sono assunti da intermediari già sottoposti a vigilanza prudenziale (compagnie di assicurazione che sono soggette al controllo dell’Ivass). Per quel che riguarda gli accantonamenti, il Regolamento prevede che i fondi pensione costituiscano riserve tecniche adeguate agli impegni finanziari assunti nei confronti degli iscritti attivi, dei pensionati e dei beneficiari disponendo in qualsiasi momento di attività sufficienti a copertura. Il calcolo delle riserve tecniche è eseguito e certificato da un attuario ed è effettuato ogni anno (con certificazione dell’attuario anche ogni tre anni).

Qualora le attività non siano sufficienti a coprire le riserve tecniche il fondo pensione è tenuto ad elaborare un tempestivo piano di riequilibrio concreto e realizzabile. Detto piano è soggetto ad approvazione da parte della Covip e, una volta approvato, è messo a disposizione degli aderenti. Il Documento predisposto dalla commissione disciplina ora tale procedura di approvazione prevedendo che i fondi pensione preesistenti e negoziali siano tenuti a presentare alla Covip l’istanza di approvazione del piano di riequilibrio, corredandola di un bilancio tecnico, da cui risulti l’impatto atteso dagli interventi indicati nel piano, nonché di una relazione dell’organo di amministrazione, illustrativa della situazione del fondo pensione, della struttura e dell’evoluzione attesa delle attività-passività, dei rischio, delle esigenze di liquidità e del profilo d’età dei pensionati e degli iscritti attivi, e di una relazione dell’organo di controllo, recante una valutazione delle iniziative che si intendono adottare per ricostituire le attività del fondo. La Covip anticipa poi che a breve verrà emanata una circolare sui profili più operativi. (riproduzione riservata)