La Covip ha fornito un nuovo tassello interpretativo sui soggetti abilitati a raccogliere le adesioni delle forme pensionistiche complementari. L’autorità di vigilanza ha fornito risposta a specifico quesito posto da un fondo pensione negoziale sulla possibilità di patronati e centri di assistenza fiscale da fungere da soggetti collocatori. La Commissione ha previsto che i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei pip debbano operare in modo che i soggetti che svolgono l’attività di raccolta delle adesioni osservino una serie di disposizioni ritenute adeguate ad assicurare, in linea generale, che in tale sede sia fornita ai potenziali aderenti un’informativa idonea a consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. In particolare, chi effettua la raccolta delle adesioni è tenuto a fornire informazioni ai potenziali aderenti in una forma di agevole comprensione, richiamandone l’attenzione sulle informazioni contenute nella Nota informativa. Particolari informazioni devono essere fornite anche con riguardo ai contenuti del progetto esemplificativo standardizzato e sulla possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito web del fondo pensione. Nel caso, poi, in cui a un soggetto rientrante nell’area dei destinatari di una forma pensionistica di natura collettiva sia proposta l’adesione ad altra forma pensionistica, è stato ritenuto altresì necessario che sia richiamata l’attenzione del potenziale aderente circa il suo diritto di beneficiare anche dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla predetta forma collettiva.

Così, definite le regole di comportamento da osservare nel collocamento di tutte le forme pensionistiche complementari, è stato altresì precisato che, per quanto attiene alle adesioni a fondi pensione aperti e pip, il collocamento debba avvenire nel rispetto anche delle disposizioni previste per il collocamento dei prodotti finanziari, per quanto attiene ai fondi pensione aperti istituiti da banche, sgr e sim, e dei prodotti assicurativi, nel caso di fondi pensione aperti e pip istituiti da imprese di assicurazione. Con specifico riferimento alle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, in chiave di omogeneità con quanto previsto per le adesioni ai fondi pensione negoziali, è consentito che la raccolta delle adesioni possa avvenire anche nei luoghi, da parte dei soggetti e nel rispetto delle medesime regole di comportamento previste, per l’appunto, per la raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali.

Tale previsione può favorire lo sviluppo anche di tale modalità di realizzazione di forme pensionistiche collettive nel quadro di un raccordo operativo tra le società istitutrici di fondi pensione aperti e le realtà, tipicamente aziendali, in cui vengono posti in essere accordi collettivi per l’adesione a tali fondi. Il regolamento fornisce, inoltre, specifici chiarimenti circa gli adempimenti da porre in essere con riguardo alle adesioni che conseguono al conferimento tacito del Tfr, individuando le informazioni aggiuntive che devono essere fornite all’aderente, al fine di consentirgli di acquisire la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del fondo pensione e dei diritti ed obblighi connessi all’adesione. Con riferimento poi ai fondi pensione negoziali, vi è anche la individuazione dei luoghi dove è possibile raccogliere le adesioni e i soggetti a ciò abilitati. In base a detta previsione la raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali può essere svolta anche nelle sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo, da parte di loro dipendenti e/o addetti nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati ovvero attività promozionali del fondo pensione. (riproduzione riservata)