La limitazione di responsabilità in caso di colpa lieve prevista dal cd. Decreto Balduzzi opera prevalentemente per le condotte professionali conformi alle linee guida contenenti regole di perizia, ma non si estende agli errori diagnostici connotati da negligenza e imprudenza. In linea di massima, infatti, le linee guida contengono solamente regole di perizia, le quali vanno osservate sia al momento della diagnosi e scelta del tipo e modo dell’intervento, sia nel corso della sua esecuzione.

In tema di responsabilità medica, la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall’art. 3 d.l. 13 settembre 2012 n. 158 (conv. in l. 8 novembre 2012 n. 189), opera soltanto per le condotte professionali conformi alle linee-guida contenenti regole di perizia, ma non si estende agli errori diagnostici connotati da negligenza od imperizia.

Cassazione penale  sez. IV, sentenza del 15 ottobre 2013 n. 46753