L’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, subito dal lavoratore mentre si reca al lavoro con un proprio mezzo di trasporto, può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui l’uso del mezzo diverso da quello pubblico sia reso necessario dalla impossibilità di altra ragionevole scelta. L’infortunio predetto, invero, non può intendersi ravvisabile qualora il lavoratore si rechi sul luogo di svolgimento della prestazione lavorativa con un proprio mezzo non per necessità, in assenza di soluzioni alternative, bensì per libera scelta, rilevato che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada.

Nel caso, l’incontestato verificarsi dell’infortunio in area metropolitana, pertanto servita da mezzi di trasporto compatibili con l’orario di entrata ed uscita del ricorrente dal lavoro e ricondotto, dunque, l’utilizzo del mezzo privato a libera scelta, deve escludersi la chiesta indennizzabilità dell’infortunio subito.
Tribunale di Genova, sezione Lavoro, sentenza 11 giugno 2013 n. 733