In merito alla controversia inerente il riconoscimento del diritto all’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del1992, invirtù della diagnosticata epatite C con derivazione causale dalle trasfusioni di sangue avvenute a seguito di interventi chirurgici, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Salute, sia nella fase accertativa che in quella esecutiva, in quanto soggetto pubblico che decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di colui il quale chieda la prestazione assistenziale.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha precisato al riguardo che il Ministero ha solo il potere di valutare la fondatezza o meno delle censure sollevate dal ricorrente, limitando la propria cognizione ai punti fondamentali che siano coinvolti.

Lo stesso non ha il potere di sindacare la discrezionalità tecnica della Commissione Medica Ospedaliera in sede di erogazione dell’indennizzo, per cui mal si comprende come tale potere possa essergli concesso in sede di decisione del ricorso dell’interessato al di fuori dell’ambito da esso devoluto.

Tribunale Reggio Emilia, Sezione Lavoro civile, Sentenza 5 giugno 2013