Il Parlamento UE ha votato ieri gli emendamenti alla direttiva intermediari che introduce obblighi di informazione simili tra i diversi canali distributivi.

Prima di sottoscrivere un contratto l’acquirente deve aver ottenuto informazioni standard sul tipo di assicurazione, sugli obblighi relativi al contratto, rischi assicurati ed esclusi, mezzi di pagamento, premi, in un linguaggio chiaro e semplice da comprendere. I clienti devono anche essere informati sui costi relativi al contratto, inclusi servizi e spese. Gli intermediari devono fornire informazioni sulla loro identità e dichiarare ogni eventuale conflitto di interessi.

Gli Stati membri UE potranno chiedere agli intermediari di rivelare la remunerazione, le commissioni e i benefit non monetari percepiti.

Tutti i distributori assicurativi dovranno essere registrati presso l’Autorità competente del proprio Stato di residenza e il loro staff dovrà essere formato adeguatamente per far fronte alle richieste dei clienti.

Dovranno essere forniti di assicurazione rc professionale con massimale per  €1,250,000.

Per proteggere i clienti contro l’incapacità finanziaria di un distributore di assicurazione a pagare un premio o un sinistro, gli intermediari (broker o venditori) dovranno costituire un fondo di garanzia o avere una capacità finanziaria permanente pari al 4% della somma di tutti premi annui ricevuti.

Quando un contratto di assicurazione viene venduto con altri servizi o prodotti come parte di un pacchetto, i clienti dovranno avere la possibilità di acquistare le se varie componenti congiuntamente o separatamente, in base alle loro esigenze, e dovranno ricevere informazioni sui premi e sui rischi per ciascuna delle componenti.

 Il Parlamento ha votato gli emendamenti, ma non la normativa sottostante, nel suo complesso, al fine di riaffermare la sua posizione pur lasciando aperta la possibilità di negoziare un accordo in prima lettura con il Consiglio dei ministri.