In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso; nella fattispecie, è stata esclusa la responsabilità dell’ente per i danni occorsi ad un ragazzo caduto dal motorino a causa di una buca presente sul manto stradale, atteso che, secondo la Corte, il conducente era a conoscenza dell’esistenza di buche e ben avrebbe potuto evitarle.

Cassazione civile  sez. III, sentenza del 22 ottobre 2013 n. 23919