di Debora Alberici  

 

Deve risarcire la clientela il consulente fiscale che non fa ricorso alla Ctp, pur avendo ricevuto un mandato per la difesa tecnica, perché non si è aggiornato sulle riforme legislative che, con buona probabilità, gli avrebbero fatto vincere la causa. Il monito a curare l’aggiornamento professionale arriva dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 3874 del 19 febbraio 2014. L’uomo si era difeso sostenendo di non essere lui a seguire personalmente il contribuente ma piuttosto una sua società. Per i giudici, di merito e di legittimità, la giustificazione non sta in piedi in quanto il professionista aveva ricevuto uno specifico mandato per la difesa tecnica. Respingendo tutta la linea presentata dalla difesa la sesta sezione civile – 3 ha messo nero su bianco che risulta già dalla sintesi della motivazione della sentenza di merito come la Corte territoriale si sia occupata dei rapporti tra il commercialista e la srl e si sia preoccupata di distinguere i rapporti tra il primo e la seconda dal mandato difensivo conferito dal contribuente al professionista ai sensi dell’art. 12 del dlgs 546/92. Ha, in proposito, evidenziato la natura personale ed esclusiva di tale mandato, per di più espletato col deposito del ricorso alla Commissione tributaria in epoca successiva al 31 dicembre 1996 (data che il ricorrente indica come quella di cessazione di ogni rapporto tra le parti).