di Leonardo Comegna  

 

È fissato per il 16 maggio il primo appuntamento degli artigiani e commercianti con la contribuzione Inps 2014. Lo ricorda lo stesso ente di previdenza con la circolare n. 19/2014, dove peraltro si registra l’aumento delle aliquote deciso con il provvedimento «Salva Italia» (art. 24, comma,22, della legge n.214/2011) che porterà gradualmente il peso sulle categorie degli autonomi al 24% del reddito prodotto.

 

Valori 2014. Con il previsto aumento dello 0,45% annuo, stabilito dalla riforma Fornero, l’aliquota contributiva degli artigiani quest’anno è fissata al 22,20%; mentre quella dei commercianti al 22,29%.

Quest’ultima risulta leggermente più elevata in quanto contiene al suo interno una maggiorazione pari allo 0,09% (sino al 2018), destinata al cosiddetto fondo per la rottamazione negozi (art. 5, dlgs 207/1996) che interviene nei confronti dei soggetti che hanno cessato l’attività (e restituito la licenza), riconoscendo loro un indennizzo pari al minimo di pensione Inps per la durata massima di tre anni. La base imponibile sulla quale devono essere calcolati i contributi è costituita dalla totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini fiscali prodotti nello stesso anno cui la contribuzione si riferisce, nel rispetto di un minimale e di un massimale (previsti dalla legge n. 233/1990). Come base imponibile «provvisoria», ai fini del pagamento della contribuzione alle varie scadenze, occorrerà quindi fare riferimento al reddito d’impresa da denunciare al Fisco per l’anno 2013.

I versamenti effettuati durante il 2014 costituiscono quindi un acconto, il cui conguaglio (sulla base del reddito definitivo 2014) andrà effettuato nella primavera del 201.

Per quest’anno il minimale di reddito ai fini del calcolo della contribuzione dovuta all’Inps è di 14.844,96 euro (47,58, minimale contributivo del settore x 312), che maggiorato di 671,39 euro (ex art. 6 della legge n. 415/1991) risulta pari a 15.516 euro.

Il massimale contributivo/pensionabile (non frazionabile a mese) che si applica agli iscritti dal 1° gennaio 1996, privi di anzianità assicurativa alla data del 31 dicembre 1995, per l’anno 2013 risulta invece pari a 100.123 euro.

Contributo maternità. Per effetto dell’art. 49, comma 1, della legge n. 488/1999 (la finanziaria 2000), il contributo di maternità è fissato nella misura di 0,62 euro mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.

Nei moduli di pagamento inviati dall’Inps, il contributo per le prestazioni di maternità viene aggiunto agli importi dovuti per contribuzione Ivs dovuta sul minimale di reddito.

 

Versamenti. Sia gli artigiani sia gli esercenti attività commerciali devono corrispondere i contributi tramite i modelli di pagamento unificato F24, indipendentemente dal fatto che risultino o meno titolari di partita Iva.

Questo il calendario: 16 maggio, 20 agosto, 18 novembre 2014 e 16 febbraio 2015 per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; entro i termini previsti per il pagamento dell’Irpef in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2013, primo e secondo acconto 2014.

 

Affittacamere e produttori assicurativi. Coloro che esercitano l’attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità.

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