Nell’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti da detto contratto da parte del contraente è richiesto che l’assicurato abbia espresso il proprio consenso, e, dunque, avente diritto all’indennità in caso di danno è chi al momento dell’evento dannoso risulti proprietario della cosa o titolare di un diritto reale o di garanzia su di essa.

In una polizza stipulata dal Contraente in proprio e nell’interesse di chi spetta, in caso di sinistro i terzi interessati non hanno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla società e dal contraente né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’ assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

Il contratto stipulato rientra nello schema normativo di cui all’art. 1891 c.c. e come tale ben può derogare alla disciplina legale, in quanto l’art. 1891 c.c., comma 2, non è compreso tra le disposizioni che l’art. 1932, dichiara espressamente inderogabili.

Invero, dopo aver derogato alla disciplina di cui all’art. 1891 c.c., ritenere che il versamento dell’indennità fosse subordinato alla condizione dell’intervento del beneficiario, vorrebbe in realtà ritenere che i diritti derivanti dal contratto assicurativo stipulato per conto altrui spettino esclusivamente al beneficiario stesso in quanto unico titolare dell’interesse assicurato (l’attribuzione dei diritti al contraente configurerebbe infatti una violazione del principio di cui all’art. 1904 c.c., legittimando al percepimento dell’indennità assicurativa un soggetto, quale il contraente, che non è titolare dell’interesse al risarcimento del danno richiesto appunto da quell’articolo).

A ben vedere, nell’ordinario meccanismo funzionale dell’ assicurazione per conto è proprio la situazione derivante dalla scissione tra il contraente, che non è titolare dell’interesse assicurato e, come tale, non potrebbe assumere i diritti derivanti dal contratto ed il terzo, effettivo assicurato in quanto titolare dell’interesse dedotto in rischio.

Come è noto, i diritti derivanti dal contratto, nell’ assicurazione per conto, possono essere esercitati dal contraente solo a seguito del consenso dell’assicurato (che può anche essere preventivo, in quanto ad esempio stabilito da apposita clausola).

Nel caso di specie, la previsione pattizia contenuta nella polizza, stabiliva che tutte le ragioni nascenti dal contratto potevano essere azionate solo dai contraenti e non dal terzo.

Ebbene, una tale previsione è già stata considerata pienamente legittima dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. civ., 19 luglio 2004, n. 13359), e trova applicazione soprattutto nei casi in cui sussiste un rapporto contrattuale di locazione tra il contraente ed il terzo, nell’ambito del quale, vuoi per legge – artt. 1588 e 1589 c.c. – vuoi per volontà delle parti, si verifica un trasferimento pattizio del rischio di perdita della cosa dal locatore al locatario, tale da produrre riflessi sulla sussistenza dell’interesse in capo al contraente/non proprietario del bene.

In tali ultime ipotesi, a bene vedere, il trasferimento dell’interesse all’ assicurazione in capo al contraente/conduttore ha esclusivamente origine pattizia e non può trovare una giustificazione nella circostanza che l’art. 1589 c.c. menzioni l’ipotesi che l’ assicurazione sull’immobile sia stipulata dal conduttore per conto del locatore, in quanto il riferimento alla stipulazione “per conto” è tale da privare, normalmente, di legittimazione attiva, il contraente.

Pertanto, in considerazione della circostanza che nel caso di specie le ragioni nascenti dal contratto potevano essere azionate solo dai contraenti e non dal terzo, trova applicazione un principio consolidato di legittimità secondo cui nell’ assicurazione della responsabilità civile il danneggiato è terzo estraneo rispetto al rapporto tra assicurato e assicuratore.

Tribunale  Bari  sez. III, sentenza del 24 ottobre 2013