Dottrina

Punti di riflessione sulla natura giuridica ed applicabilità delle normative

Autore: Massimo Caiafa
ASSINEWS 250 – febbraio 2014

L’assicurazione privata contro gli infortuni è il contratto, con caratteristiche di socialità e solidarietà anche di tipo previdenziale, attualmente molto diffuso, in base al quale l’assicuratore – dietro pagamento di un premio – si impegna a garantire all’assicurato, entro limiti convenzionalmente stabiliti, l’indennizzo per le conseguenze di un evento fortuito, violento ed esterno alla stregua della definizione delle polizze tipo.
L’infortunio viene considerato come l’evento dovuto ad una causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obbiettivamente constatabili e che abbiano per conseguenza l’invalidità permanente, l’inabilità temporanea ovvero la morte.
In relazione ai rischi professionali, soccorre l’art. 1926 c.c. che determina la base essenziale per la valutazione del rischio nell’attività professionale esercitata in relazione al grado di pericolosità che essa presenta laddove il cambio dell’attività professionale, a norma degli artt. 1897 e 1898 del codice civile, può costituire una diminuzione o un aggravamento del rischio secondo i principii assicurativi consolidati mentre, nella pratica, le nuove polizze prevedono che se l’infortunio accade nell’esercizio di una attività professionale diversa da quella indicata in polizza e tale attività non risulta più pericolosa di quella assicurata, la garanzia è pienamente operante. CONTENUTO A PAGAMENTO
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